Certificazione verde Covid19 – Green Pass: indicazioni utili agli Enti del Terzo Settore
Premessa
Il presente documento è aggiornato al 18 gennaio 2022. Come noto la materia subisce continue evoluzioni derivanti sia da nuove disposizioni che da interpretazioni alle disposizioni esistenti attraverso FAQ e circolari delle varie autorità competenti. È pertanto necessaria una verifica costante e attenta delle novità in materia.
Raccomandiamo la consultazione della sezione dedicata all’argomento e in continuo aggiornamento a cura di Cantiere Terzo Settore.
Cosa è il Green Pass
Il Green Pass, o Certificazione verde, è un documento rilasciato dall’autorità sanitaria competente comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (Art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52). Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito web ufficiale.
Quali tipi di Green Pass esistono
Le tipologie di Certificazione verde sono diverse e sono valide per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:
- Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare; è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
- Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario; dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo (chi non avesse ancora fatto la dose di richiamo può utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma deve presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2).
Quando è richiesto il Green Pass
Il Green Pass è richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti. Nelle zone gialla, arancione e rossa, dunque, bisogna sempre verificare quali servizi e attività sono consentiti, a quali condizioni e se è necessario possedere il Green Pass per accedervi. In Italia è necessario essere in possesso di tale documento per (dal sito ufficiale):
- Viaggi in Europa
- Lavoro pubblico e privato
- Mezzi di trasporto
- Scuola e Università
- Strutture sanitarie
- Attività e servizi
Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” sul sito del Governo.
Green pass rafforzato: dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è esteso l’obbligo di green pass rafforzato per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:
- accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale
- servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto
- alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti sono vietati fino al 31 gennaio 2022)
- sagre, fiere, convegni e congressi
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- accesso agli eventi e alle competizioni
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
- musei e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
A chi non è richiesto il Green Pass
Il Green Pass non è richiesto a:
- bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021: apre una nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021: apre una nuova finestra;
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra, il termine è stato prorogato con Decreto legge 30 dicembre 2021 n.228: apre una nuova finestra).
Oltre che in tutte le situazioni non elencate precedentemente, il Green Pass non è richiesto:
- per l’accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista);
- a bambini e ragazzi per accedere ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione;
- a tutti gli studenti fino alle scuole secondarie di secondo grado.
Chi verifica la validità del Green Pass
La Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 chiarisce le disposizioni in materia di verifica del Green Pass introdotte dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Di seguito le figure incaricate della verifica del Green Pass:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del certificato verde nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione verde, nonché i loro delegati;
- il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, operante presso gli impiantiti sportivi (steward).
I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Come avviene la verifica del Green Pass
I soggetti di cui sopra verificano il Green Pass di chi accede a un servizio o attività per cui ne è prescritto il possesso tutelando la riservatezza della persona nei confronti di terzi; la verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Fase 1: la verifica del possesso della certificazione verde. Questo passaggio è obbligatorio ed è effettuato tramite l’applicazione mobile VerificaC19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale presente sulla certificazione, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Fase 2: verifica dell’identità della persona. Questo passaggio è di natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione. Tale verifica si rende comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Mostrare il documento di identità è obbligatorio (comma 2, lettera a) dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
Chi viola le regole e viene quindi sorpreso senza Green Pass in un’attività per cui è ne previsto il possesso, rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro (Art. 13 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). La situazione si aggrava nel caso in cui la certificazione risulti contraffatta o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il titolare/responsabile dell’attività può subire conseguenze; chi fa accedere una persona senza Green Pass può incorrere, oltre che nella multa, anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare del Ministero dell’Interno chiarisce comunque che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario, la sanzione viene applicata solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.
Obbligo vaccinale
Sono obbligate a sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19 le seguenti categorie di persone:
- tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (a partire dall’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022)
- esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario
- lavoratori impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali
- docenti e personale amministrativo della Scuola
- docenti e personale non docente dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (dal 1° febbraio 2022)
- personale amministrativo della sanità
- militari
- forze di polizia
- personale del soccorso pubblico
- personale degli istituti penitenziari.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati over 50 devono essere in possesso del Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.