Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove norme fiscali
Quali sono i termini entro cui adeguarsi alle nuove normi fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore? Come adeguare gli statuti? Cosa fare per costituire una nuova associazione? In quali casi si applica l’esenzione dall’imposta di bollo? A queste ed altre domande ha risposto l’Agenzia delle Entrate, che nell’appuntamento con Telefisco dell’1 febbraio 2018 ha presentato e chiarito le principali novità fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore (CTS).
ONLUS E STATUTI
Da segnalare prima di tutto la notizia che le Onlus già costituite alla data d’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore hanno a disposizione 18 mesi per modificare il proprio statuto (art. 101 comma 2 CTS) adeguandosi alle nuove direttive. Al termine di questi 18 mesi dovrebbero perdere di validità anche le vecchie clausole statutarie delle Onlus, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
Si apre così un periodo di transizione, durante il quale gli enti che hanno qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tela e utilizzare questa definizione nella propria denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. La nuova denominazione sociale “ETS” potrà, invece, essere utilizzata solo dopo l’avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.
È ANCORA POSSIBILE COSTITUIRE UNA ONLUS?
L’Agenzia ha precisato che attualmente, è ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all’Anagrafe delle Onlus (Dlgs 460/1997). Gli statuti potranno già prevedere le modifiche statutarie previste dal CTS.
AGEVOLAZIONI E DISPOSIZIONI FISCALI
Durante questo periodo transitorio, inoltre, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale si possono già applicare (a partire dall’1 gennaio 2018) le disposizioni riguardanti:
- social bonus (art. 81 CTS);
- imposte indirette (quindi imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative, come previsto dall’art. 82 del CTS);
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del CTS);
- esenzione dall’IRES per i redditi degli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale.
In merito alle imposte indirette, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esenzione dall’imposta di bollo (art. 82 CTS) si applica anche alle fatture emesse e agli estratti conto.
Le altre disposizioni fiscali si applicheranno, invece, agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore solo dopo l’entrata in vigore del Registro e a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (autorizzazione necessaria per alcune agevolazioni previste dal Codice). Nel frattempo restano in vigore le disposizioni fiscali vigenti (art. 5-sexies Dl 148/2017, interpretativo dell’art. 104 commi 1 e 2): resta quindi attiva la disciplina delle Onlus fino alla completa applicazione delle nuove disposizioni fiscali.
MODIFICHE AL TUIR – TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
L’articolo 89 (comma 4) del CTS modifica l’art. 148 (comma 3) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): di conseguenza non risultano più “enti non commerciali associativi” destinatari dell’agevolazione (decommercializzazione dell’attività resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali) le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
L’art. 148 del TUIR resta però in vigore, nella sua versione originale, fino al momento in cui saranno applicate le nuove disposizioni fiscali, quindi fino a questo momento anche le tipologie associative sopra elencate potranno continuare ad usufruire della decommercializzazione.
COOPERATIVE SOCIALI: COSA CAMBIA?
Le disposizioni fiscali agevolative del CTS in materia di social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano anche alle cooperative sociali iscritte all’Albo delle Società Cooperative in quanto Onlus di diritto (art. 10 D.Lgs n. 460, 4 dicembre 1997).
Dall’1 gennaio 2018 le cooperative sociali potranno quindi usufruire delle agevolazioni (in materia di imposta sulle successioni e donazioni, Registro, imposte ipotecaria e catastale, Bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative), dei social bonus e delle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Nel momento in cui la disciplina delle Onlus sarà abrogata, le Cooperative Sociali potranno continuare a usufruire di queste disposizione in quanto comprese nelle tipologie di Enti del Terzo Settore per cui sono ammissibili queste agevolazioni (art. 81 comma 1, art. 82 comma 1, articolo 83 comma 6 CTS).