Codice del Terzo Settore e periodo transitorio: nuovi chiarimenti dal Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso una nota che chiarisce come gestire il periodo transitorio che porterà alla piena applicazione del nuovo Codice del Terzo Settore (lettera direttoriale 29 dicembre 2017).
Gli argomenti toccati dal documento riguardano la definizione di ente del Terzo settore, le norme organizzative, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale e il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).
In particolare il Ministero ha ribadito i tempi necessari per adeguarsi al nuovo quadro normativo (Dlgs 117/2017):
- Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato e Onlus hanno 18 mesi di tempo a partire dal 3 agosto 2017 per modificare gli statuti adeguandoli alle nuove disposizioni;
- le disposizioni fiscali entreranno in vigore in tempi diversificati, subordinati alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell’approvazione da parte della Commissione Europea.
In attesa di questa piena operatività continuano ad essere applicabili le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda le Onlus è, inoltre, “in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle entrate”.
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ATTUALI REGISTRI PUBBLICI
Sempre in attesa della piena operatività del nuovo sistema di registrazione degli Enti del Terzo settore, le associazioni potranno continuare ad iscriversi agli attuali registri seguendo le norme preesistenti, con una distinzione:
- gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 dovranno possedere i requisiti necessari all’iscrizione coerenti con la vecchia normativa e avranno anch’essi a disposizione 18 mesi per gli adeguamenti;
- gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 dovranno possedere i requisiti previsti dalle disposizioni del Codice (purché queste siano applicabili in via diretta e immediata).
Quali sono però le disposizioni non applicabili immediatamente? Rientrano in questa categoria la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica (art. 22) e gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi (art. 48).
Si ritengono, invece, di immediata applicazione le disposizioni riguardanti:
- requisiti sostanziali degli Enti di Terzo Settore (in particolare art. 32 e 35 CTS, che riguardano le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale);
- bilancio di esercizio (art. 13, commi 1 e 2);
- pubblicazione degli emolumenti e dei compensi percepiti da componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti o associati sul proprio sito internet (questo adempimento dovrà essere attuato a partire dall’1 gennaio 2019, con riferimento alle somme corrisposte nel corso del 2018).
DENOMINAZIONE SOCIALE
Nel corso del periodo transitorio le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi registri possono continuare ad utilizzare queste denominazioni e i loro rispettivi acronimi (OdV e APS). L’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) potrà, invece, essere utilizzato solo ed esclusivamente a partire dall’iscrizione nel Registro unico nazionale.
BILANCIO SOCIALE
Il Codice prevede per gli enti “di maggiori dimensioni” l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale (art. 14) redatto sulla base delle linee guida che saranno definite tramite decreto ministeriale. La nota precisa che fino all’effettiva pubblicazione di queste linee guida la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale restano facoltative.
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO E COMITATI DI GESTIONE
In attesa della costituzione del nuovo Organo Nazionale di Controllo, i CSV continueranno a svolgere i compiti assegnati dalla precedente legislazione fino al loro accreditamento (o all’accreditamento come CSV di altro ente).
Il Codice prevede, inoltre, lo scioglimento degli attuati comitati di gestione (Co.Ge) per effetto della costituzione dei nuovi Organismi Territoriali di Controllo (OTC): i Comitati di Gestione potranno però continuare a operare fino alla data del proprio scioglimento per entrata in vigore degli OTC.
Qui di seguito pubblichiamo, infine, una slide realizzata da CSVnet Lombardia che sintetizza graficamente le fasi di adeguamento e regime transitorio.