Come procedere all’aggiornamento dei dati nel registro unico Terzo settore
Fra gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ve ne è uno che riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps): tali enti sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, e lo devono fare entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le informazioni da aggiornare
Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.
Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:
- numero di persone fisiche;
- numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
- per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
- per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).
Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:
- per le Odv, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv (esemplificando, se un’Odv associa 3 Aps e 2 associazioni generiche non Ets, dovrà avere all’interno della base associativa almeno 10 Odv);
- per le Aps, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (esemplificando, se un’Aps associa 7 Odv, 2 associazioni generiche non Ets e un ente pubblico dovrà avere all’interno della base associativa almeno 20 Aps).
Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.
Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:
- al numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- al numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale, per le reti associative o comunque per gli enti di secondo livello.
Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.
Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:
- nelle Odv, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- nelle Aps, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.
Le tempistiche per effettuare la comunicazione
Come detto in apertura, il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno appena trascorso.
Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023.
Nonostante la scadenza non sia così vicina, il consiglio per gli enti è comunque quello di effettuare il prima possibile la rilevazione di quelle informazioni e di procedere alla comunicazione sulla piattaforma del Runts.
Il tipo di pratica da effettuare sul Runts
Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
Nello specifico:
- il numero di associati persone fisiche va aggiornato nella sottosezione “Dati ente”;
- il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale – persone non fisiche”, in cui si dovrà indicare per ognuno la denominazione, il codice fiscale e se la sezione di appartenenza è la stessa o meno (“affine” o “non affine”) di quella dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento. L’inserimento può essere fatto manualmente oppure tramite un apposito file excel, il quale è scaricabile dalla piattaforma e deve poi essere compilato e ricaricato sulla stessa;
- il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari provenienti da altri enti, nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari”. Essendo informazioni da comunicare obbligatoriamente, qualora un ente non si avvalesse di alcun lavoratore, deve comunque compilare l’apposita voce indicando il valore zero (0).
Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
- la posta elettronica certificata (Pec) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
- lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie), e la firma digitale (in modalità CAdES) personali del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato (componente del consiglio direttivo o dell’eventuale organo di controllo).
Per comprendere come operare sul Runts è possibile consultare le guide e i video-tutorial presenti sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum del terzo settore territoriale di riferimento.
Articolo di Daniele Erler tratto da Cantiere Terzo Settore