Comunicazione dei dati delle erogazioni liberali ricevute dagli ETS
Articolo a cura di Fare non Profit | È in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2021 che definisce tempi e modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo settore (ETS).
La comunicazione, finalizzata a permettere allo Stato l’elaborazione sempre più completa delle dichiarazioni dei redditi precompilate, era stata introdotta in modalità sperimentale e non vincolante per gli anni 2017, 2018 e 2019. Con il presente decreto, la misura trova oggi una stabilizzazione con applicazione “a step” a partire dalle donazioni ricevute nel 2020.
Il termine per l’invio dei dati delle erogazioni ricevute nel 2020 scade il 1 marzo 2021 (il 28 febbraio, termine di legge, nel 2021 cade di domenica). L’adempimento, per quest’anno del tutto facoltativo, è a carico di ODV, APS, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Oggetto della comunicazione sono le donazioni tracciabili in denaro, deducibili o detraibili secondo le previsioni dell’art. 83 del Codice del Terzo settore, ed eseguite da persone fisiche di cui si conosce il codice fiscale.
Andranno anche indicate eventuali erogazioni liberali restituite nell’anno precedente con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata. È il caso di donazioni sottoposte a condizione per le quali non è stato possibile da parte dell’ente dare seguito alla riserva.
DA QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?
Per le donazioni ricevute quest’anno, il 2021, la comunicazione (nel 2022) avrà carattere obbligatorio per gli enti di cui sopra con ricavi, rendite e proventi o entrate a bilancio superiori a un milione di euro. Per le donazioni ricevute nel 2022, la comunicazione sarà vincolante nel 2023 per le tipologie di enti sopra riportate con ricavi superiori a 220.000 euro.
L’obbligo sarà esteso a tutti gli ETS con ricavi, rendite e proventi o entrate superiori a 220.000 euro a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o, se successivo all’autorizzazione, dal periodo d’imposta seguente a quello in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà operativo.
Di fatto, l’autorizzazione della Commissione europea diventa sempre più un atto imprescindibile.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La trasmissione dei dati è effettuata con le stesse modalità previste nel sopracitato periodo di sperimentazione occorso negli anni scorsi, disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018. Con esso sono confermate le disposizioni a tutela del diritto del contribuente donatore che non intende far conoscere all’ente i propri dati.
La comunicazione può avvenire attraverso intermediario abilitato o utilizzando i canali Entratel e Fisconline, installando un software specifico, come descritto direttamente sul sito dell’Agenzia.