Coronavirus, cosa cambia dopo l’ordinanza regionale del 22 marzo
L’Ordinanza regionale del 22 marzo dispone ulteriori misure per contrastare la diffusione del coronavirus, che saranno in vigore sul territorio lombardo dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, ancor più stringenti rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020 valido sull’intero territorio nazionale.
Di seguito una sintesi di alcune delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono ai provvedimenti del Governo e che più da vicino riguardano il mondo del Volontariato e di molte Organizzazioni del Terzo settore:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale;
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
I sindaci potranno poi rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.