Coronavirus: le disposizioni per l’impiego del volontariato
Pubblichiamo il testo integrale delle indicazioni diffuse Regione Lombardia, grazie a un lavoro svolto tra il settore sanitario, la Protezione civile, ANCI, UPL e la Consulta del Volontariato, per l’impiego del volontariato in relazione all’emergenza Covid-19. Raccomandiamo a tutti di attenersi scrupolosamente alle linee guida.
A seguito dell’emanazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile della nota del data 4 marzo 2020, con cui sono state fornite indicazioni sulle misure operative da adottare per strutturare la catena di comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, e del DPCM del 08/03/2020, Regione Lombardia ritiene necessario stabilire un modello operativo condiviso tra il sistema regionale di Protezione Civile, il Sistema Sanitario, le Amministrazioni locali (Province e Comuni) e il Volontariato organizzato di protezione civile.
1. A livello regionale, è attiva un’unità di crisi regionale che supporta il Presidente della Regione Lombardia nominato soggetto attuatore per la gestione dell’emergenza dal Commissario nazionale per l’emergenza COVID-19. Nell’unità di crisi regionale è presente la componente sanitaria, che coordina tutti gli aspetti sanitari dell’emergenza (AREU, Ospedali, ATS, ecc.) a cui la Protezione Civile Regionale, con tutte le componenti del sistema regionale, fornisce il necessario supporto.
2. A livello provinciale, a seconda della gravità della situazione sui diversi territori, possono essere attivati da parte delle Prefetture i Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS), operativi con tutte le funzioni previste, o in configurazione parziale, su valutazione delle Prefetture medesime, con il ruolo principale di verifica di attuazione delle misure dell’Art. 1 del DPCM 08/03/2020 e di monitoraggio del territorio, in raccordo con l’Unità di Crisi Regionale e, se del caso, con il Comitato Operativo di PC.
Nel CCS il rappresentante provinciale del settore Protezione Civile cura la funzione volontariato di protezione civile, per assicurare il supporto al territorio principalmente per gli aspetti logistici e di assistenza alla popolazione.
Per gli aspetti di carattere sanitario si dovrà fare riferimento, a livello di Prefettura/CCS, al rappresentante sanitario territoriale; non è prevista la presenza di un rappresentante sanitario presso il Centro Operativo Comunale (COC).
In caso di necessità potranno essere attivati uno o più Centro Operativo Misto (COM), su decisione della Prefettura/CCS.
A seconda dei casi descritti nel comunicato congiunto Dipartimento Nazionale di protezione Civile-Anci riguardante i comuni con presenza di numero significativo di contagi, comuni con numeri ridotti di contagi, comuni senza contagi, deve essere valutata dall’amministrazione Comunale l’eventuale attivazione dei COC, con l’istituzione di tutte le funzioni, o solamente di una parte di esse, per razionalizzare le risorse disponibili in vista di una possibile escalation dell’emergenza i cui tempi non sono al momento prevedibili.
Il COC potrà avere anche solo una funzione di monitoraggio della situazione e un’operatività preventiva per la valutazione e la pianificazione di quelle che potrebbero essere le necessità all’aumentare della gravità del contagio, come ad esempio numero di persone a cui prestare assistenza domiciliare, ecc.
Ulteriori indicazioni per le attivazioni dei COC sono contenute nella Circolare Anci/Regione Lombardia n. 1 – Attivazione COC.
Nell’ambito del COC i volontari di protezione civile, oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, nella gestione degli aspetti logistici e amministrativi e delle TLC, potranno svolgere le seguenti attività, con le prescrizioni indicate, condivise e concordate per gli aspetti sanitari di prevenzione con i referenti sanitari dell’unità di crisi regionale:
1. Supporto ai soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai Sindaci dalle ATS, che non manifestano sintomi del Covid-19 – QUESTA ATTIVITA’ POTRA’ ESSERE SVOLTA SENZA NESSUNA MISURA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020
2. Supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma NON positivi al Covid-19 – QUESTA ATTIVITA’ POTRA’ ESSERE SVOLTA SENZA L’UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI, MANTENENDO
COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020, fatto salvo che
il soggetto in quarantena indossi idonei DPI. Altrimenti si fa riferimento al caso 3.
3. Supporto ai soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio – QUESTA ATTIVITA’
DOVRA’ ESSERE SVOLTA CON L’UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI (ES. MASCHERINE DI TIPO
CHIRURGICO E GUANTI), MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO
1 DEL DPCM 08/03/2020
Il supporto potrà riguardare:
- la consegna di generi alimentari a domicilio
- la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente
- la consegna di altri beni di prima necessità
- Il servizio di consegna, nei casi di cui ai punti 2 e 3, dovrà avvenire senza contatto diretto, valutando le
caratteristiche dei soggetti destinatari (es. valutazione dell’età e delle possibilità di deambulazione e
movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio. - Il Comune dovrà fornire ai volontari impiegati su questi servizi tutti i DPI necessari allo svolgimento degli
stessi. Nel caso le amministrazioni comunali ne siano sprovviste potranno rivolgersi al CCS/Prefettura che
raccoglierà le istanze per il successivo inoltro alla Regione che, tramite la funzione dell’Unità di Crisi “Approvvigionamento materiale Sanitario” provvederà, a dotare i comuni dei necessari DPI.
Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti
assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di
supporto, con particolare riferimento all’impiego dei DPI.
È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte,
anche attraverso supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social network. Qualsiasi violazione a questa prescrizione sarà oggetto di provvedimento disciplinare, condotto d’ufficio da Regione Lombardia.
I responsabili delle Organizzazioni dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia conforme
alle presenti disposizioni.
Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, potrà attivare i volontari del proprio Gruppo Comunale o di
Associazioni di Protezione Civile convenzionate.
In caso di ulteriori necessità di Volontari, non gestibili con le risorse a disposizione, il Sindaco potrà rivolgersi
alla struttura provinciale di protezione civile.
Ai volontari impiegati a supporto dei COC formalmente istituiti è assicurato, già a partire dal 4 febbraio 2020,
il riconoscimento dei benefici di Legge artt. 39 e 40, come stabilito dal Dipartimento Protezione Civile con
nota del 19 febbraio 2020.
Nel provvedimento sindacale di istituzione del COC dovrà essere dettagliata la catena di comando a livello
comunale e l’indicazione delle figure interne all’amministrazione e del coordinatore delle attività del
volontariato.
Il Comune trasmetterà a Prefettura, Provincia e Regione (Sala Operativa Regionale) i provvedimenti di
attivazione dei COC, contenenti tutti i riferimenti dei componenti degli stessi (recapiti telefonici ed email).
Il Comune, attraverso la funzione volontariato del proprio COC, avrà cura di trasmettere quotidianamente
alla relativa Provincia (con le modalità determinate dal sistema organizzativo di cui ogni Provincia/Città
Metropolitana si è dotata) l’elenco dei volontari impegnati.
Il rilascio degli attestati di presenza per i volontari attivati sarà a cura del COC.
A titolo indicativo, le attività sinora svolte dal sistema regionale di Protezione Civile attraverso il ricorso al
volontariato, e che potranno essere svolte anche a livello comunale, in aggiunta a quelle indicate ai citati
punti 1-2-3, sono:
- montaggio di tende per pre-triage fuori dagli ospedali o strutture sanitarie;
- montaggio tende per prefiltraggio all’ingresso delle carceri;
- trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;
- supporto all’approntamento di luoghi destinati alla quarantena;
- supporto ai centri di comando e controllo attivati a livello provinciale R (CCS), sovracomunale (COM)
e comunale (COC-UCL – unità di crisi locale); - supporto alle comunicazioni con l’approntamento di reti radio TLC.
La gestione amministrativa (caricamento nel sistema informativo regionale, istruttoria delle domande di
rimborso presentate da organizzazioni e datori di lavoro) dei volontari attivati a livello comunale e provinciale
sarà a carico delle strutture di protezione civile provinciali, con esclusione delle organizzazioni appartenenti
alla Colonna Mobile Regionale, solo per le attività richieste direttamente da Regione e che saranno a carico
della stessa.
Eventuali richieste di materiale logistico, di DPI sanitari e di materiali per ogni altra necessità a supporto delle
attività del volontariato, dovranno essere inoltrate alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’Art.
4 del DPCM 08/03/2020 per consentirne la tracciatura e la presa in carico delle richieste.
Regione Lombardia mette a disposizione la casella di posta elettronica: volontariato@protezionecivile.regione.lombardia.it a cui potranno essere inoltrati, da parte delle Prefetture, gli elenchi delle richieste pervenute dai COC.
Protezione Civile Regione Lombardia