Coronavirus: cosa prevede il Decreto del 4 marzo 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (coronavirus), il nuovo Decreto emanato dal Governo il 4 marzo 2020 dà alcune indicazioni che sono tenute a seguire anche tutte le realtà del mondo del volontariato e del Terzo settore. Le indicazioni restano valide fino al 4 aprile 2020, salvo diversa indicazione.
Il Decreto prevede, a livello nazionale, la sospensione di tutti i congressi, i convegni, le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
Il Decreto sospende anche tutte le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di ogni tipo (comprese le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli teatrali) svolti sia in luogo pubblico che privato e che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza fra una persona e l’altra di almeno un metro.
Allo stesso modo, sono sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Eventi, competizioni e allenamenti sono permessi agli atleti agonisti, ma solo all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico. In tali casi le associazioni e le società sportive sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori.
Sport e attività motorie di base sono autorizzate sia all’aperto che all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo solo se le persone possono rispettare la distanza di sicurezza pari a un metro l’una dall’altra.
È vietato, salvo diversa indicazione da parte del personale sanitario, permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso.
Lo stesso Decreto raccomanda anche alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali, alternative a quelle collettive vietate per contenere il contagio, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto purché svolte senza creare assembramenti di persone o svolte presso il domicilio degli interessati.