Correzioni al Codice del Terzo Settore, decreto in Gazzetta Ufficiale
Entra in vigore ufficialmente da oggi 11 settembre il decreto correttivo al Codice del Terzo settore, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Come anticipato da CSVnet lo scorso 3 agosto, le modifiche previste accolgono alcune delle indicazioni arrivate del mondo del terzo settore e presentante alle Commissioni parlamentari.
Tra le principali novità per il mondo del volontariato – riporta un articolo di Lara Esposito tratto da CSVnet -, l’entrata di CSVnet nel Consiglio nazionale del terzo settore, il recupero dell’indicazione prevista dalla 266/1991 sugli accordi sindacali per favorire attività di volontariato da parte dei lavoratori (art. 17), l’allargamento della platea di volontari nelle associazioni di secondo livello che potranno usufruire dell’opera degli associati nelle odv più piccole (art. 32) e l’allungamento dei tempi per il reintegro della base associativa delle organizzazioni che hanno visto ridotto il numero di associati previsti dalla legge.
È stata reintegrata, inoltre, l’esenzione dell’imposta di registro per le odv (art. 82) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività. Tra le novità più attese, la proroga per gli adeguamenti degli statuti ad agosto 2019, modifiche che diventano applicabili tendenzialmente tramite assemblea ordinaria (art. 101 comma 2). Il bilancio di esercizio, inoltre, rimane un obbligo solo per gli ETS con ricavi sotto i 220mila euro (art. 13). Maggiori tutele anche per le realtà che avevano già acquisito la personalità giuridica prima dell’iscrizione al nuovo Runts che potranno mantenerla anche con il nuovo sistema (art. 22).
Con le modifiche all’articolo 72 si rafforza la collaborazione Stato-Regioni per la gestione del Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale e si aggiunge un nuovo ambito territoriale dedicato esclusivamente al Veneto per gli Otc(Organismi territoriali di controllo dei CSV, art. 65). Si chiariscono, infine, le destinazioni delle risorse degli enti filantropici (art. 38) destinati a categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e non ad altri enti, la gestione delle attività di interesse generale degli Ets (art. 5), il ruolo degli organi di controllo interno (art. 30), chiarimenti sui titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi e trasparenza amministrativa.
Nella tabella qui sotto indichiamo le maggiori novità introdotte dal decreto correttivo
(contributo di Fare Non Profit)
TEMA | VARIAZIONI E RICADUTE | NEL DLGS. 117/2017 |
ATTIVITA ‘ INTERESSE GENERALE
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Si precisa che le attività di interesse generale delle organizzazioni devono essere svolte in forma esclusiva o principale.
E’ una precisazione che entra nel merito dell’operatività delle organizzazioni, introducendo il concetto della prevalenza in un’ottica di maggiore equilibrio normativo rispetto alla possibilità di esercizio di attività diversa (pur restando questa un’attività secondaria rispetto a quelle di interesse generale art. 5 dlgs 117/17). |
Art. 4
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TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO | Viene inserita la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo nel novero delle attività di interesse generale art. 5 dlgs 117/17. | Art. 5 |
SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO | Viene corretta la definizione delle parti che formano il bilancio: stato patrimoniale, rendiconto gestionale. | ART. 13 |
VOLONTARI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO | · Riconosciuta la peculiarità nelle province autonome di modalità di prestazione d’opera di volontari.
· Riconoscimento per i lavoratori subordinati che vogliono fare volontariato delle forme di flessibilità di orario previste dai contratti o accordi collettivi. Si riprende l’esperienza della l.266-91. Lodevole impegno che si scontra nei fatti con l’assenza di tale previsione nella maggioranza dei CCNL.
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ART.17
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ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA |
Sono fornite indicazioni relativamente agli enti che sono già in possesso di personalità giuridica ex DPR 10 febbraio n.361. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); enti del Terzo settore già in possesso di personalità giuridica che otterranno l’iscrizione al RUNTS non perderanno quanto già acquisito, nemmeno in caso di cancellazione dal RUNTS stesso. Resta in sospeso per gli enti la valutazione dell’accesso al RUNTS e dell’acquisizione della personalità giuridica ad esso collegata. |
ART. 22 |
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE |
· Per ODV e APS viene concesso il termine di un anno per il recupero del numero minimo dei soci (sette) dopo cui l’organizzazione è cancellata dal RUNTS.
· Viene specificato che le attività possono essere svolte anche per il tramite dei volontari degli enti associati all’associazione stessa. |
ART. 32
ART. 35 |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Viene esplicitato, in funzione di quanto previsto dal Dlgs 33 2013 relativo ai principi dell’amministrazione trasparente, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui loro siti i procedimenti e i provvedimenti finali delle convenzioni. | ARTT. 56, 57 |
CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE | Ne farà parte un rappresentante designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. | ARTT. 59, 60 |
IMPOSTE SUI REDDITI | Specificate le tipologie di rapporto economico e contrattuale tra amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore (regime di convenzione o accreditamento) che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito (cioè sempre ritenute non commerciali ai fini IRES). | ART. 79
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IMPOSTE DI REGISTRO PER LE ODV | Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività delle ODV sono esenti dall’imposta di registro. | ART. 82 |
REGIME FISCALE ODV / ENTI FILANTROPICI | L’esenzione dall’imposta sulle società dei redditi derivanti dall’uso esclusivo di immobili per attività di interesse generale è allargata agli enti filantropici che risultano tali da trasformazione di una organizzazione di volontariato. | ART. 84 |
TENUTA SCRITTURE CONTABILI | Si stabilisce un coordinamento normativo con l’art. 13, che prevede la possibilità di attuare la rendicontazione di cassa fino a proventi e incassi di 220.000 euro. | ART. 87
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NORME TRANISTORIE E DI ATTUAZIONE | Il termine per l’adeguamento statutario delle APS e delle Odv (e per le ONLUS nel determinare la scelta di iscriversi o meno al RUNTS) è prorogato al 3 agosto 2019. | ART 101 |
LE MODIFICHE MINORI INVECE RIGUARDANO:
Art. 28 – responsabilità dei direttori generali.
Art. 30 – organi di controllo e revisore dei conti, tutti i revisori devono essere revisori legali.
Art 38- specifiche minori su enti filantropici.
ART. 64 organismo nazionale di controllo.
ART. 65 organismi territoriali di controllo.
ART. 72 risorse finanziarie – fondo per il finanziamento di progetti e attivita’ di interesse generale nel terzo settore.
ART. 76 – contributi per acquisto di autoambulanze .
Art. 77 – titoli di solidarietà: specifiche in ordine agli obblighi di indicazione delle banche.
ART 78 – social lending
ART. 86 – regime forfettario per le attività commerciali di aps e odv
ART. 89 – coordinamento normativo.
ART. 102 – abrogazioni.