Cosa prevede il Decreto Rilancio per il non-profit (Dl 34/2020)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo “Decreto Rilancio” (Dl 34/2020). Al suo interno molteplici interventi di sostegno a famiglie, imprese ma anche enti del terzo settore. Ecco i principali riassunti in una tabella a cura di Fare Non Profit:
Risorse Umane: volontariato
Agevolazione | Per chi | cosa | Riff |
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile | Enti di servizio civile universale» pubblici o privati iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale
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Il Fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di aumentare la capacità di sostegno all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Art. 15, comma 1 |
Risorse per il Terzo settore
Agevolazione | Per chi | cosa | Riff |
Aumento del Fondo del Terzo settore | Le attività di ODV, APS e fondazioni del Terzo settore | Incremento di 100 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.
L’incremento è destinato al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19
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Art. 67
Art. 72 D.Lgs. 117/2017 |
Anticipo erogazione contributo 5 per mille anno 2019 | ODV, APS, ONLUS e altri beneficiari riparto 5 per mille
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L’erogazione del contributo relativo al 5 per mille dell’esercizio finanziario anno 2019, verrà effettuata entro il 31 ottobre 2020.
Entro il 31 luglio 2020 verranno pubblicati gli elenchi ufficiali degli ammessi ed esclusi sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 157 |
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno | Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
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Sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a:
– per l’anno 2020 euro 100 milioni, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa; – per l’anno 2021 euro 20 milioni.
I contributi sono concessi in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
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Art. 246 |
Sostegno alle start up innovative
Agevolazione | Per chi | cosa | Riff |
Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative | Start up innovative
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Per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative, oltre a quanto già disposto dalla normativa di riferimento, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
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Art. 38, comma 1
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 |
Agevolazioni per dispositivi e adeguamento luoghi per attività da contagio COVID 19
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
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Enti del terzo settore nell’esercizio delle AIG 117/17
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Sono estesi anche agli enti del Terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari rispetto a quanto era stato previsto nel DL Cura Italia (beneficio limitato alle sole imprese) | Art. 77
Modifica all’Art. 43 DL Cura Italia
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Lavoro agile | Enti privati con lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni | Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.
Condizioni: – compatibilità della mansione con il lavoro agile; – assenza di altro genitore nel nucleo beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attivita’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore; – rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Adempimenti: I datori del settore privato, per l’intero periodo di emergenza, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile
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Art. 90 |
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro | Imprese sociali | Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’Inail promuove interventi straordinari destinati anche alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; – dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; – apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; – dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; – dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Gli interventi coperti dai presenti contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
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Art. 95 |
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
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Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore
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È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
Le spese devono essere per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000).
Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione
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Art. 120 |
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
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Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti | È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60%, per le spese sostenute nel 2020 fino al limite massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, con riferimento agli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti,
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo riferito al sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24 senza limiti d’imposta. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al fornitore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
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Art. 125 |
Sostegno alla liquidità degli enti
Agevolazione | Per chi | Cosa | Riff |
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
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Enti non commerciali e imprese socaili
(con un volume di ricavi o di compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
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Non è dovuto:
– il versamento del saldo Irap 2019 – il versamento del primo acconto 2020 Rimane fermo il versamento dell’acconto versato nel 2019. È parte degli interventi sul sostegno alla liquidità degli enti cercando di sostenerle in questo particolare e difficile momento economico
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Art. 24
Art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Turi
Art. 54, comma 1 del Tuir |
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
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Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Religiosi civilisticamente riconosciuti
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
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Spetta un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione di immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito è commisurato all’importo versato nel corso del 2020 per i mesi di marzo, aprile, maggio.
Il credito è utilizzabile: – nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; – dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
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Art. 28 |
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
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Enti non profit | È riconosciuta la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare le detrazioni fiscali derivanti dalle spese per interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio; b) efficienza energetica; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; e) installazione di impianti fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici Alternativamente: – in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore (e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) – in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
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Art. 121 |
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
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Enti non profit | A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione) in riferimento a:
– Fitti (di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020) – Sanificazione (di cui all’articolo 120, D.L. 34/2020); – Adeguamento degli ambienti di lavoro (di cui all’articolo 125, D.L. 34/2020).
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Art. 122 |
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
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ENC con solo attività istituzionale non commerciale, e con attività commerciale non prevalente,
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Vengono rivisti i termini di sospensione per i versamenti relativamente ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020 indicati nel Cura Italia prevedendo la possibilità di effettuare i versamenti con scadenza il prossimo 31 maggio e 30 giugno, senza interessi e sanzioni alla successiva data del 16 settembre 2019
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Art. 127 |
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore
turistico |
Enti proprietari e contemporaneamente gestori di immobili destinati ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.
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Per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU)
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Art. 177 |
Disposizioni in tema di impianti sportivi
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Associazioni Sportive Dilettantistiche | Il decreto Rilancio disciplina oltre ai rapporti di concessione degli impianti pubblici anche i rapporti contrattuali tra primati, non menzionati nel decreto Cura Italia. Con riferimento a questi ultimi il comma 3 dell’art. 216 prevede che in ragione della sospensione dell’attività sportiva e del sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone in misura che si presume pari al 50%, salvo prova contraria.
Al comma 4, il decreto riconosce che ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, i soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto, possono presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore, utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.
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Art. 216 |
Misure di prevenzione per i volontari e le attività degli enti non profit
Per Chi | Cosa | Riferimento | |
Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione | Tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non.
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Estensione dell’obbligo di utilizzo dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le mascherine chirurgiche anche quelle prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), ai volontari sanitati e non sanitari.
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Art. 66
Art. 16 DL n. 18/2020,
DPCM 31 gennaio 2020
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Fondi per le attività
Fondi per sostegno all’assistenza e ai servizi per la disabilità
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Fondo per le non autosufficienze | Per l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura. | Incremento di 90 milioni del Fondo per le non autosufficienze per potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
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Art. 104 c.1
Art. 1 c. 1264 L. 296/2006 |
Fondo “dopo di noi” | Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
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È incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo “dopo di noi”, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. | Art. 104 c.2 |
Istituzione del
“Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”
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Enti gestori delle strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità , che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti | La norma prevede l’istituzione, presso il MEF, di un fondo per il 2020 di 40 mln di euro per garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, a seguito dei maggiori oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, verranno poi definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità. |
Art. 104 c.3
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Fondi per i centri estivi
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa | Comuni e, come ricaduta, enti non profit che collaborano con essi per servizi educativi e centri estivi | Sostegno finanziario (150 milioni di euro di incremento extra) per l’anno 2020 ai comuni, per realizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:
a) potenziamento di centri estivi diurni, di servizi socioeducativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a bambini fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti di contrasto alla povertà educativa e per implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per la famiglia previa intesa in Conferenza Unificata. |
Art. 105 |
Fondi per la promozione turistica
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Fondo per la promozione del turismo in Italia | Da definirsi | È istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, saranno individuati: – i soggetti destinatari delle risorse; – le iniziative da finanziare; – le modalità di assegnazione.
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Art. 179 |
Fondi per il sostegno alla cultura
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali | Enti che si occupano di cultura
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Istituito il “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” con dotazione di 210 milioni per il 2020, per sostenere librerie, editoria, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di proprietà di privati. Il fondo sarà anche utilizzato per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con successivi atti normativi, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno decise le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
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Art. 183, co. 2 |
Fondo unico per lo spettacolo | Enti che si occupano di cultura
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Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019.
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Art. 183, co. 5 |
Estensione Art Bonus | Enti che si occupano di cultura
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Estensione ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti del credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus”, Dl 83/2014).
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Art. 183, co. 9 |
Piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli | Enti che si occupano di cultura
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Realizzazione di una “piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli” al fine di “sostenere la ripresa delle attività culturali” attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020.
Estensione ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus”, Dl 83/2014).
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Art. 183, co. 10 |
Fondo Cultura | Enti che operano nella tutela, valorizzazione, fruizione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale | È previsto un fondo finalizzato alla promozione di investimenti e interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Successivo decreto stabilirà modi condizioni di funzionamento del fondo. Il fondo ha per il 2020 dotazione di 50 milioni di euro, incrementabili da contributi di soggetti privati.
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Art. 184 |
Fondi per le attività sportive
Agevolazione | Per Chi | Cosa | Riferimento |
Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale | Enti sportivi | Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, è istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” e assegnato all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo
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Art. 217 |