Cosa succede ora con il RUNTS
Articolo a cura di Fare Non Profit | Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’ente iscritto in uno dei registri provinciali/regionali sarà “teletrasportato” nella sezione di riferimento del RUNTS. Va da sé che occorrerà prestare massima attenzione per essere in regola nel nuovo Registro unico, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore per gli ETS.
In particolare, se è vero che la trasmigrazione dei dati dai “vecchi” registri al RUNTS, in partenza il 23 novembre, avverrà d’ufficio, cioè senza alcuna incombenza da parte degli enti, è altrettanto vero che i dati andranno verificati. Questa verifica avrà luogo dopo la prima fase di trasmigrazione, cioè a partire dal 21 febbraio 2022 e per un massimo di 180 giorni. In questo semestre gli uffici preposti del RUNTS avranno il compito di controllare il possesso dei requisiti degli enti che trasmigrano (ricordiamo che in assenza di comunicazioni entro il 20 agosto 2022, il passaggio si intende tacitamente perfezionato).
Visualizza la tabella cronologica (PDF)
A questo proposito, è utile ripercorrere quali sono i requisiti da soddisfare, ponendo particolare attenzione anche agli strumenti di cui dotarsi per tempo (ormai poco!).
ADEGUAMENTO STATUTARIO
Il primo requisito per l’iscrizione al RUNTS è l’adozione di uno statuto conforme al nuovo quadro normativo. L’adeguamento statutario al Codice del Terzo settore si sostanzia in diversi aspetti, tra cui la previsione delle attività di interesse generale, il corretto inserimento del riferimento di tipologia di ETS, ecc. È un adempimento fondamentale, più volte prorogato nella sua forma “semplificata”, come abbiamo riportato in questi due ultimi anni diffusamente. Nel caso non sia stato ancora effettuato, è possibile adempiere anche successivamente al 23 novembre.
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE
Ai fini di semplificare i processi di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, con l’attivazione del RUNTS gli enti di Terzo settore devono dotarsi di SPID, PEC e firma digitale.
Questi dispositivi dovranno essere utilizzati per rendere certo e immediato l’invio della documentazione necessaria a perfezionare l’iscrizione al Registro e gli adempimenti ad essa connessi; secondo il decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020 sono infatti gli unici ammessi per presentare le istanze agli uffici del RUNTS tramite la piattaforma telematica preposta.
E’ quindi obbligo per tutti gli enti iscritti, comprese le ODV e le APS che saranno trasmigrate, dotarsi di:
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) collegata all’ente (e quindi non al rappresentante legale o altra persona fisica). La PEC è un’utenza elettronica che consente di inviare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- identità digitale Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), almeno di 2° livello, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) del legale rappresentante e/o suo delegato. La SPID è una utenza digitale (in pratica, uno username e una password) che identifica il cittadino e permette l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione;
- firma digitale del legale rappresentante e/o suo delegato. La firma digitale, equiparata alla firma autografa, garantisce l’identità del firmante e l’integrità del documento, che non può essere modificato dopo la firma.
Le strade per mettersi in regola da questo punto di vista sono tante, ma non è semplice orientarsi tra offerte e proposte. Per aiutare le organizzazioni e velocizzare questo passaggio, CSVnet Lombardia ha stipulato una convenzione con Studio Eureka (società specializzata in servizi informatici) che permette ai CSV di offrire agli Enti di Terzo Settore tutti gli strumenti digitali necessari per il RUNTS ad un prezzo calmierato. Per maggiori informazioni e per richiedere il servizio, leggi qui.
ADEMPIMENTI GENERALI OBBLIGATORI
Gli enti iscritti al RUNTS devono rispettare tutti gli adempimenti obbligatori per gli ETS elencati nella seguente tabella (per gli enti con ricavi inferiori a 220.000 mila euro; per quelli con entrate superiori, leggere qui).
Devono inoltre risultare assicurati tutti i volontari non occasionali iscritti nei registri volontari.
Gli enti dotati di lavoratori devono sincerarsi che l’importo degli stipendi non superi di oltre il 40% i minimi dei contratti collettivi nazionali di riferimento e che le differenze retributive tra il personale si mantengano all’interno di una scala da 1 a 8. Per le Odv, il numero dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati deve essere inferiore al 50% dei volontari; per le Aps il numero dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati deve essere inferiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati.
Sempre nello specifico di Odv e Aps sarà necessario rispettare le limitazioni alla composizione della base associativa. Il CTS ha disposto infatti che Odv e Aps debbano avere minimo 7 soci (oppure rispettivamente 3 Odv o 3 Aps) e che possano associare Ets o altri enti non lucrativi in misura non superiore al 50% rispettivamente delle Odv o delle Aps associate.
ADEMPIMENTI DI MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS
Una volta iscritti, gli enti saranno tenuti a comunicare utilizzando gli strumenti digitali sopraelencati tutti gli aggiornamenti inerenti le informazioni all’interno del RUNTS: documenti ufficiali (modifiche di statuto, delibere di trasformazione, scioglimento, fusione, ecc.), bilanci (da inviare entro il 30 giugno dell’anno successivo), variazioni delle attività o dei titolari di cariche sociali con relativi ambiti di azione e potere, provvedimenti giudiziari o tributari ricevuti dalle Autorità competenti.