Decreto #CuraItalia: proroghe per il Terzo settore
News a cura di Terzo Settore in Costruzione: Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo ha approvato il Decreto #CuraItalia recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia.
Il provvedimento interviene anche a supporto del mondo associativo prorogando scadenze amministrative e normative riconoscendo le conseguenti difficoltà derivanti dall’applicazione delle restrizioni determinate nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei DPCM emanati successivamente. Vediamo insieme per chi e su cosa.
Le nuove scadenze per ODV, APS, ONLUS e Imprese sociali
L’articolo 35 su “Disposizioni in materia di terzo settore” prevede le seguenti proroghe:
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slitta il termine per l’adeguamento degli statuti per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS iscritte ai rispettivi registri, al 31 ottobre 2020 e non più il 30 giugno 2020;
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le imprese sociali, già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, potranno adeguare i propri statuti entro il 31 ottobre 2020, e non più il 30 giugno 2020-
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ODV, APS e ONLUS: al comma 3 si prevede che le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le ONLUS, che hanno la scadenza di approvazione dei bilanci nel periodo emergenziale, possano prorogarla al 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Termine di approvazione dei bilanci per le altre associazioni
In questi giorni ai CSV lombardi sono giunte numerose richieste di chiarimento in merito alla difficoltà di enti associativi non appartenenti ad una delle tre condizioni speciali (ODV, APS, ONLUS) a realizzare le assemblee per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile, perché così disposto dai propri statuti, a seguito delle misure di contenimento per il Covid-19 previste dai DPCM degli ultimi giorni. Proviamo a vedere insieme cosa dice la norma e il proprio statuto e vediamo come muoverci.
Il termine di approvazione del bilancio d’esercizio
Il primo riferimento in merito al termine di approvazione del bilancio è il proprio statuto.
Indicativamente la maggioranza delle associazioni, il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, ha previsto nei propri statuti il 30 aprile come termine entro il quale indire l’Assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio d’esercizio.
La disposizione deriva, per analogia, in buona parte dall’articolo 2364, comma 2, del Codice Civile (“per le società”), in cui si prevede che per l’approvazione del bilancio l’Assemblea debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. E anche dalla normativa per le ONLUS (articolo 20-bis del Dpr n. 600/73) che dispone la redazione di un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
Peraltro il DL #CuraItalia è intervenuto anche su questo termine indicando al comma 1 dell’art. 106: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Quindi, mentre per le ONLUS la prescrizione del termine è determinata dalla normativa di riferimento, per le altre associazioni il termine è disposto a quanto previsto dal proprio statuto.
Come devono comportarsi gli enti associativi che non rientrano nel Decreto #CuraItalia per l’approvazione dei bilanci
I Decreti emanati per contenere l’emergenza Coronavirus vietano riunioni e assembramenti fino ai primi di aprile rendendo di fatto impossibile la partecipazione fisica delle persone alle assemblee.
Quindi, in assenza di specifiche disposizioni, cosa devono fare i Consigli Direttivi (o consigli di amministrazione) delle associazioni (diverse da ODV, APS e ONLUS) se hanno programmato assemblee in questo mese di marzo, o se devono programmare la convocazione dell’assemblea per il prossimo mese, per ottemperare all’approvazione del bilancio entro il 30 aprile?
Il Consiglio Direttivo potrebbe, per il principio di trasparenza, compiere i seguenti passi:
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approvi un’apposita delibera nella quale, visti e richiamati i Dpcm summenzionati e richiamando l’articolo 1710 del Codice Civile, cioè quello di adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza del bonus pater familias, si indichi che:
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le eventuali convocazioni di assemblea sono da posporsi quantomeno in seguito al periodo di limitazione indicato nei medesimi Dpcm, cioè dopo i primi di aprile, a tutela degli associati e in considerazione all’evolversi della situazione sanitaria nazionale.
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si possa già proiettarsi la possibilità di una convocazione anche nei mesi successivi poiché, dopo tale termine, è presumibile, se non realistico, come peraltro il Decreto #CuraItalia va ad indicare per ODV, APS e ONLUS, che ci possa essere un periodo interlocutorio successivo rispetto alla ripresa generale delle attività educative, economiche e sociali;
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si impegni comunque a redigere il bilancio entro il 30 aprile come Consiglio Direttivo;
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si informi gli associati, in relazione agli obblighi statutari, delle decisioni assunte conseguenti alla situazione straordinaria, descrivendo la situazione e indicando che nel merito vi saranno aggiornamenti successivi. È possibile, se redatto il bilancio, anticiparlo ai soci come atto di trasparenza interna associativa ma valido anche esternamente all’ente.
Il Consiglio direttivo, inoltre, potrebbe realizzare le riunioni “straordinariamente” anche mediante strumenti di telecomunicazione e adottare conseguenti delibere anche in assenza di specifica previsione della modalità nello statuto, ma giustificata dai limiti posti dalle ordinanze governative e nel contempo dalla necessità di adempiere alle proprie funzioni. Proprio su questo aspetto il DL #CuraItalia, all’art. 73 c. 4, ammette la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza , di potersi riunire proprio con tali modalità, sempre “nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. Tale possibilità è ammessa fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e cioè fino al 31 luglio 2020.
A questo proposito Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, con la massima n. 187 dell’11 marzo 2020, è intervenuto sul tema delle assemblee “a distanza”, in particolare sulle modalità di partecipazione degli associati mediante mezzi di telecomunicazione nelle assemblee anche se non previsto nello statuto, purché “comunque ammesso dalla vigente disciplina”, cioè dalla disciplina di riferimento.
Non ultimo anche il DL #CuraItalia, è intervenuto sulla materia, comma 2 dell’art. 106, in cui si dà la possibilità di prevedere gli interventi in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di poter organizzare anche l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. La disposizione è rivolta alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici ma ancor più avvalora che tali modalità, analogicamente e per i medesimi periodi, e in assenza di specifiche disposizioni dirette, possano essere adottate in maniera trasparente e informata anche dagli enti associativi in generale.
Scarica il testo del Decreto (PDF)
Scarica la tabella riassuntiva (PDF)
Per ulteriori approfondimenti leggi l’articolo pubblicato da CSVnet
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