Decreto fiscale e Riforma del Terzo Settore: ecco cosa cambia
Il 18 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 dicembre 2018, n. 136 (il cosiddetto decreto fiscale) di conversione del decreto legge n. 119/2018.
Tra le misure di rilievo per le organizzazioni non profit figurano le modifiche al Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), cui è dedicato l’articolo 24-ter del decreto fiscale.
1) La prima novità è relativa al tema delle risorse delle organizzazioni di volontariato (OdV), disciplinato dall’art. 33 del Codice. Il Codice del Terzo settore già prevedeva che le OdV non potessero realizzare attività di interesse generale (art. 5) ricevendo corrispettivi superiori alla soglia delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il decreto fiscale stabilisce cosa succede qualora avvenga il superamento di tale importo. In quel caso, l’attività di interesse generale viene classificata come attività diversa (art. 6) e in quanto tale dev’essere svolta in via secondaria, secondo criteri che dovranno essere dettati da un decreto ministeriale non ancora emanato.
2) Il decreto interviene poi suititoli di solidarietà (art.77) con tre modifiche:
a) diventa possibile l’emissione di tale strumento di finanziamento a favore di tutti gli enti del Terzo settore e non più solamente degli enti del Terzo settore non commerciali;
b) è fatta obbligo di legge la destinazione delle somme raccolte e per qualsiasi ragione non impiegate a sostegno degli enti del Terzo settore tramite i titoli di solidarietà (le somme dovranno essere destinate alla sottoscrizione o acquisto di titoli di Stato con durata uguale a quella dei titoli originari);
c) viene abrogata la necessità di emanazione di un decreto ministeriale attuativo del dispositivo.
3) Il decreto fiscale interviene anche sull’articolo 79 che, ricordiamo, riguarda i criteri per determinare la commercialità o meno delle attività e la natura non commerciale degli enti del Terzo settore. Nello specifico, il decreto fiscale introduce un margine economico in relazione alcalcolo della commercialità dei settori di attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo. Il settore di attività di interesse generale è non commerciale se i corrispettivi ricevuti per l’erogazione di beni o servizi rientranti nel settore non superano di oltre il 5% i costi effettivi, nel limite di due periodi di imposta consecutivi. Questo riguarda soltanto la commercialità ai fini delle imposte dirette (IRES) e non ai fini IVA (art. 79).
4) La detrazione del 35% prevista per le erogazioni liberali in favore delle OdV si applica alle erogazioni liberali non solo in denaro ma anche in natura.
5) All’art. 101 si aggiungono le summenzionate misure relative ai titoli di solidarietà e alla commercialità delle attività di interesse generale tra quelle subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
Tra le misure più generali contenute nel decreto fiscale ricordiamo la conferma dell’avvio della fatturazione elettronica con l’introduzione di esenzioni o considerevoli agevolazioni sulle misure sanzionatorie per i primi sei mesi.