Delega nel registro unico del Terzo settore: manca un decreto
Articolo di Lara Esposito tratto da Cantiere Terzo Settore | Per rendere operativa la funzione di delega sul registro unico nazionale del Terzo settore è necessario attendere l’entrata in vigore del decreto ministeriale di adeguamento del dm 106/2020 alle modifiche apportate dalle nuove disposizioni recate dal ddl cosiddetto “Semplificazioni Ets” (legge 104/2024) al codice del Terzo settore. Sul testo del decreto ministeriale attuativo, già interamente predisposto, deve essere acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni.
Lo ha precisato Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo intervenuta il 1° ottobre in Aula alla Camera dei Deputati per rispondere all’interrogazione dell’onorevole Simone Baldelli sulla necessità di semplificare le procedure di accesso e utilizzo del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Sulle semplificazioni, in particolare la possibilità di delega per l’accesso al Runts, infatti, lo scorso luglio si è arrivati all’approvazione di un primo pacchetto di norme su sollecitazione anche del Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet, anche nell’ambito del Consiglio nazionale del Terzo settore.
La richiesta di chiarimento di Baldelli nasce da una sollecitazione da parte degli studi professionali, in particolare i dottori commercialisti, che hanno segnalato ripetutamente le difficoltà operative incontrate dai legali rappresentanti degli enti del Terzo settore (Ets) nel gestire autonomamente le procedure previste dal Runts. Al centro dell’interrogazione parlamentare, l’assenza di una funzione di delega all’interno della piattaforma che semplifichi le comunicazioni e le variazioni degli enti iscritti, chiarimenti sulle modalità di autentificazione digitale per accedere ai servizi, ma anche indicazioni sulle attività di formazione e sensibilizzazione degli Ets all’utilizzo del Runts e su eventuali nuove revisioni normative di semplificazione.
Trasparenza e modalità di accesso al Runts
Nella sua risposta, Bellucci ha ricordato che il registro unico nazionale del Terzo settore è uno strumento telematico istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per assicurare la trasparenza degli enti iscritti. In particolare, ha chiarito che “l’accesso al sistema avviene non esclusivamente tramite Spid, ma anche tramite carta d’identità elettronica, anche se non ancora tramite la carta nazionale dei servizi. Si tratta delle stesse modalità di autenticazioni prescelte dal Ministero per l’accesso ai propri servizi telematici”. Inoltre, Bellucci ha ricordato che gli adempimenti di gestione delle variazioni possono essere compiuti da una pluralità di soggetti, non solo da rappresentanti legali, ma anche da tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per quanto riguarda il deposito dei bilanci, anche dai commercialisti.
La funzione di delega piena o parziale
Come già specificato, l’approvazione del cosiddetto ddl “Semplificazioni Ets” (per maggiori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo “Approvato il pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore”) ha introdotto la possibilità per i rappresentanti legali degli enti e delle reti associative di delegare ad altri soggetti (professionisti, ma anche associati, dipendenti, terzi) l’effettuazione degli adempimenti connessi proprio all’operatività del Terzo settore. Durante il suo intervento alla Camera, Bellucci ha specificato che “è già stata concordata con il gestore del sistema una procedura telematica di delega flessibile che consente sia di delegare interamente la compilazione, sottoscrizione e presentazione di tutte le pratiche telematiche (delega piena), sia di limitare il ruolo del delegato alla semplice compilazione e presentazione, mantenendo in capo al soggetto originariamente abilitato la sottoscrizione del contenuto dell’istanza (delega parziale), sia, infine, di conferire la delega piena o parziale solo per alcune di esse, consentendo altresì di revocare il delegato o verificarne l’operato nel corso del tempo”. Si tratta di una funzione molto attesa che è stata già testata mediante una verifica dimostrativa effettuata dalle principali rappresentanze degli enti del Terzo settore ma che affinché sia operativa necessita di ulteriori passaggi normativi.
L’accesso tramite firma digitale
“Una ulteriore modifica migliorativa già avviata da UnionCamere – ha continuato il viceministro – consentirà ai soggetti che si autenticano per presentare le pratiche, attualmente sottoscritte con firma digitale, di concorrere alla cosiddetta ‘firma in sessione autenticata’, senza dover disporre di apparati di firma digitale. Tale modifica sarà resa operativa una volta completate le verifiche da parte della competente direzione del Ministero del Lavoro, richieste dal gestore del Runts e ad oggi in corso. Le modifiche normative e tecniche in corso di attivazione consentiranno anche agli enti che non ritengono di avvalersi di professionisti di beneficiare di iniziative di semplificazione tecnica”.
Formazione all’uso del portale e nuove modifiche normative
Infine, Maria Teresa Bellucci è intervenuta anche in merito alle attività di formazione sul Runts attivate nell’ambito degli accordi con Unioncamere, ricordando che oltre alle sessioni di formazione degli operatori degli uffici, sono state svolte anche quelle rivolte alle rappresentanze degli enti e reti associative, e ricordando che le semplificazioni approvate a luglio sono solo un primo passo in questa direzione.