Enti del Terzo settore, dal Ministero una serie di indicazioni
Negli scorsi mesi si è riunito il tavolo di confronto permanente tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione Generale del Terzo settore), Regioni, Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet, dal quale sono emersi alcuni elementi interessanti relativi ad aspetti importanti della normativa sugli enti del Terzo settore.
Qui di seguito riportiamo una sintesi delle principali considerazioni svolte dal Ministero in tale sede, il cui contenuto dovrà essere applicato dagli uffici regionali del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) al fine di garantire una prassi applicativa comune sul territorio nazionale, con l’obiettivo di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.
Tali indicazioni si sommano a quelle già espresse l’anno scorso dallo stesso Ministero, per le quali si rimanda all’articolo “Statuti enti del Terzo settore, alcune indicazioni per non sbagliare”.
1) Finalità e attività di interesse generale svolta dagli Ets
Ispirazione e finalità religiosa a confronto
Il Ministero ricorda come tratto essenziale e caratteristico degli enti del Terzo settore (Ets) sia il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, unito allo svolgimento delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 del codice del Terzo settore.
Fatta questa premessa, un Ets potrebbe comunque decidere di ispirare la propria azione ad un credo religioso: ad esempio, se nello statuto ci fosse scritto che l’ente svolge l’attività di cooperazione allo sviluppo o di educazione ispirandosi al messaggio evangelico, ciò sarebbe perfettamente legittimo. Secondo il Ministero deve però rimanere chiaro che la finalità per un Ets rimane sempre e comunque di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale: prendendo come esempio quello della beneficienza, un ente potrebbe svolgere tale attività ispirandosi ad un credo religioso oppure laicamente, ma la finalità perseguita rimane in entrambi i casi di tipo solidaristico.
Per converso l’attività religiosa o di culto non rientra tra le finalità di interesse generale o diverse degli Ets poiché essa presenta un proprio regime giuridico di tutela, estraneo all’ambito della disciplina del Terzo settore: pertanto, nel caso in cui lo statuto includa tra le attività di interesse generale o tra quelle diverse l’attività di religione o di culto esso andrebbe corretto. Sul rapporto fra attività di culto ed enti del Terzo settore si sono espresse diverse note ministeriali, tra cui la n. 3734 del 15 aprile 2019.
Anche sulla base del confronto in sede di tavolo tecnico, come anticipato in tale sede, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha poi pubblicato la nota n. 4581 del 6 aprile 2023.
Coerenza dell’oggetto sociale rispetto all’impianto statutario
Riprendendo quanto affermato con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, il Ministero ribadisce come l’oggetto sociale di un ente del Terzo settore rappresenti uno degli elementi identificativi dello stesso e quindi non possa essere indeterminato o indeterminabile, e ciò anche al fine di tutelare l’affidamento che i terzi fanno sulla fondatezza e veridicità delle informazioni caricate nel Runts. Gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti degli associati e dei terzi impongono quindi che le attività di interesse generale siano chiaramente individuate, e siano collegate e coerenti con le finalità e le attività specifiche effettivamente svolte dall’organizzazione.
Gli uffici del Runts possono intervenire contestando lo statuto solo nel momento in cui al suo interno venga fatta un’elencazione massiva di tutte (o quasi tutte) le 26 attività di interesse generale previste dall’art. 5 del codice, senza che esse siano poi sviluppate in modo coerente all’interno dell’oggetto sociale, oppure nel caso in cui la declinazione delle attività individuate porti a configurare situazioni di palese contrarietà alle norme dell’ordinamento.
In tutti gli altri casi gli uffici non possono sindacare sulle attività individuate in statuto dall’ente, poiché la scelta e l’individuazione delle stesse rappresenta uno dei terreni principali nei quali si sviluppa l’autonomia statutaria degli enti del Terzo settore.
L’attività di protezione civile (art.5, c.1, lett. y)
È chiarito come un ente che intenda presentare domanda di iscrizione al Runts e nel cui statuto sia presente, fra le attività di interesse generale, anche quella di protezione civile, non debba necessariamente essere iscritto nell’elenco nazionale di protezione civile (o nelle sue declinazioni regionali).
Questo perché l’attività di protezione civile potrebbe non essere svolta già oggi ma trovare un’attuazione futura, e quindi non essere indicata dall’organizzazione nel portale del Runts fra le attività effettivamente esercitate.
Qualora invece l’ente inserisca a portale fra le attività effettivamente esercitate quella (o anche quella) di protezione civile, l’ufficio Runts competente dovrà necessariamente verificare che esso sia effettivamente iscritto negli elenchi della protezione civile.
Sui rapporti fra Runts ed enti della protezione civile il Ministero si è espresso anche con la nota n. 9663 del 30 giugno 2022.
L’attività di erogazione di servizi strumentali ad Ets (art.5, c.1, lett. m)
È stato chiesto se un ente del Terzo settore con una base associativa non composta da almeno il 70% da Ets possa inserire tra le attività di interesse generale l’erogazione di servizi strumentali in favore degli Ets, prevista dalla lettera m) dell’art. 5, c. 1 del codice del Terzo settore.
Secondo il Ministero, qualora lo statuto di un ente preveda che la base associativa possa essere composta esclusivamente da persone fisiche, gli uffici del Runts possono legittimamente contestare tale situazione. Se, invece, lo statuto contempla la possibilità che della base associativa facciano parte anche (o solamente) enti giuridici, l’attività di cui alla lettera m) può essere inserita e realizzata: fino a che, però, non venga raggiunta la percentuale del 70% di Ets essa non può considerarsi come attività di interesse generale ma andrà considerata come attività diversa.
2) Indicazioni in merito ad alcune disposizioni statutarie
Sede legale
Il Ministero chiarisce che se viene modificata la sede legale di un ente all’interno dello stesso Comune indicato in statuto, ciò non comporta una modifica statutaria (indipendentemente dal fatto che lo statuto lo preveda espressamente o meno).
Fa eccezione il caso in cui nel testo statutario sia riportato l’indirizzo completo (con via e numero civico): in tal caso, qualora si voglia trasferire la sede senza apportare una modifica statutaria, ciò dovrà essere previsto espressamente dallo statuto stesso, il quale potrà assegnare tale competenza all’organo di amministrazione (in mancanza la decisione sarà, negli enti a base associativa, in capo all’Assemblea).
Rimane ovviamente ferma la necessità di aggiornare le informazioni sul Runts e di comunicare la variazione alle altre amministrazioni di riferimento (ad esempio, all’Agenzia delle entrate).
Competenze inderogabili dell’Assemblea
Qualora nello statuto di un Ets a base associativa mancassero una o più delle competenze inderogabili dell’Assemblea elencate all’art. 25 del codice del Terzo settore, occorre distinguere fra due situazioni:
- se si tratta di un ente in cui l’organo assembleare è solamente l’Assemblea, composta da tutti i soci che almeno una volta l’anno si riuniscono per l’approvazione del bilancio, la mancata previsione in statuto di una o più delle competenze inderogabili dell’Assemblea attiva il meccanismo dell’integrazione automatica ex lege delle clausole statutarie carenti con la previsione dell’art 25 del codice;
- se, invece, l’ente ha un’articolazione più complessa, in cui vi siano più organi svolgenti i compiti tipici di un’Assemblea, lo statuto dovrà specificare in maniera puntuale la suddivisione delle competenze tra essi (un esempio di quest’ultima situazione lo si può ritrovare nella nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, al punto C.1).
Drafting e clausole di chiusura
L’indicazione del Ministero è quella per cui gli uffici del Runts non possano formulare rilievi in termini di “drafting”, ovvero di una migliore formulazione di una o più disposizioni statutarie, laddove esse siano chiare e non vengano rilevati specifici profili ostativi in relazione ad esse.
Per quanto riguarda le clausole di chiusura, per tutto quanto non previsto e disciplinato dal codice del Terzo settore si fa riferimento alle norme del codice civile e ai principi dell’ordinamento giuridico: nello statuto sarà necessario richiamare il codice del Terzo settore, mentre non può essere considerato motivo di rigetto da parte degli uffici l’eventuale mancanza del richiamo espresso ai principi dell’ordinamento giuridico.
3) Termini applicabili all’iscrizione delle Onlus al Runts
Il Ministero ha precisato come nei procedimenti di iscrizione al Runts degli enti provenienti dall’Anagrafe unica delle Onlus, i termini procedimentali non siano quelli previsti per la generalità degli enti che si iscrivono ex novo al Runts (che hanno come riferimento l’art. 9 del decreto ministeriale 106 del 2020), bensì quelli disposti per gli enti in “trasmigrazione” (art. 31, commi da 4 a 10, richiamati dall’art. 34 del menzionato decreto).
Questo comporta, nello specifico, che nel momento in cui un ufficio del Runts richieda a tali enti delle integrazioni (ad esempio in relazione allo statuto), dovrà assegnare ad essi un termine per adeguarsi non di 30 giorni bensì di 60.
La ratio è quella di costruire un percorso di favore nei confronti delle Onlus (considerate Ets in via transitoria) che, seppur diverso da quello previsto per la “trasmigrazione” di Odv e Aps, le differenzi comunque dalla generalità degli enti del libro I del codice civile che intendono iscriversi al Runts.
4) Pratiche di variazione al Runts
È stato ribadito che, per le caratteristiche del sistema, è possibile inviare una pratica di “variazione” solo quando le variazioni presentate in precedenza dallo stesso ente siano state evase dal competente ufficio del Runts: questo per evitare che vi possano essere in contemporanea più variazioni aperte da diversi soggetti e relative alla stessa organizzazione.
L’invito è quindi quello di presentare un’unica pratica di “variazione” completa di tutti gli aggiornamenti richiesti: per una panoramica completa delle informazioni da aggiornare e dei documenti da depositare per gli enti che hanno completato la “trasmigrazione” e in generale per tutti gli enti iscritti al Runts, si rinvia all’articolo “Registro unico Terzo settore, cosa fare se si è trasmigrati”.
L’impossibilità di presentare una nuova istanza di variazione in pendenza di una precedente potrebbe porre un problema con riguardo ai termini da rispettare stabiliti dal decreto ministeriale 106 del 2020: la soluzione che il Ministero prospetta in questi casi è quella di prendere contatti (anche al di fuori della piattaforma informatica, quindi a mezzo mail) con gli uffici del Runts, segnalando che il mancato rispetto dei termini non è dovuto a inadempimento dell’ente stesso bensì all’impossibilità di effettuare un nuovo aggiornamento in pendenza del precedente.