Esenzione dell’Imposta di Registro per le Odv
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota del 18 maggio 2020 (n. 4314) ha ribadito l’esonero all’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv).
A sostegno di tale affermazione si richiamano le disposizioni integrative e correttive all’articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo settore (Cts) disposte dall’articolo 26, comma 1 del d.lgs. n.105/2018 che ripristina l’esenzione dall’imposta di registro come prevista (e con uguale formulazione) dalla legge quadro 266/91. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n.38/E del 1° agosto 2011, aveva già specificato inoltre che le Odv hanno diritto all’esonero dall’imposta di registro già dalla registrazione dello statuto, quindi prima dell’iscrizione al Registro del volontariato con il vincolo di comunicare all’Agenzia, che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione al Registro. Specifica che l’Agenzia stessa ha confermato quest’anno nella nota del 28 aprile in cui afferma che: “l’articolo 104, comma 1 del CTS prevede che le disposizioni di cui all’articolo 82 del CTS relative all’esenzione dell’imposta di registro, si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tra le altre, alle ODV iscritte nei registri di cui alla citata n. 266 del 1991”.
In conclusione, l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv è conforme al quadro normativo attuale e va applicata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.