Finanziamenti a interventi sanitari umanitari per cittadini extracomunitari
La Regione Lombardia rende noto che i soggetti del Terzo settore in generale, non aventi finalità di lucro, possono presentare domanda per il ricovero presso strutture sanitarie lombarde di cittadini extracomunitari indigenti, bambini e giovani fino a 21 anni, che non possono ricevere nei Paesi di provenienza le cure adeguate. Le risorse messe a disposizione per l’ anno 2018 sono pari a 1 milione di euro. Nel 2018 potranno essere accolte dallo stesso richiedente fino a 10 domande.
Uno dei settori tradizionali della cooperazione decentrata che vede impegnata Regione Lombardia dal 2001 è l’assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari, che non possono ricevere nei Paesi di provenienza cure adeguate, in quanto non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie. (art. 32, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449). regione ha formulato modalità e indicazioni per la selezione degli interventi umanitari (DGR. X/898 Misura C, del 8/11/2013, decreto DG Salute n. 8749 del 24/9/2014).
Finalità:
Regione Lombardia può autorizzare il ricovero presso Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate a contratto della Regione Lombardia, di cittadini provenienti da paesi extra comunitari:
- per prestazioni sanitarie, ricomprese tra quelle di alta specialità, con esclusione dei trapianti di organo da cadavere, non erogabili nei paesi di provenienza e in assenza di accordi di reciprocità con l’Italia, per carenze tecnico strutturali o per mancanza di competenze specifiche o per situazioni contingenti che non rendano attuabili, per motivi politici, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti;
- di bambini e giovani fino a 21 anni impossibilitati, in quanto indigenti, ad accedere all’assistenza sanitaria in qualità di “solventi”.
Regione Lombardia riconosce alle strutture sanitarie il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate, preventivamente autorizzate.
Procedimento:
Il procedimento autorizzativo include:
- l’istruttoria formale effettuata dagli uffici regionali competenti della D.G. Welfare secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande;
- la valutazione clinica, con riferimento anche ai costi/benefici del percorso di cura, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in capo alla Commissione di Valutazione Clinica, CVC, (costituita con decreto D.G. Salute, n. 4078 del 15 maggio 2014 e ridefinita con decreto DG Welfare, n. 12573 del 30 novembre 2016), che identifica anche la struttura sanitaria lombarda adeguata per la prestazione e autorizza l’erogazione delle specifiche prestazioni;
- il rimborso alle strutture sanitarie individuate, secondo le tariffe di remunerazione vigenti, delle prestazioni sanitarie autorizzate sia in regime di ricovero ordinario che Day Surgery che in regime di Day Hospital, pari al valore del DRG (Diagnosis Related Groups.
Lo stanziamento previsto per l’anno 2018 è pari a Euro 1.000.000,00
Chi può presentare domanda
- Soggetti del Terzo settore in generale, non aventi finalità di lucro, quali Enti non profit, fondazioni, organizzazioni di volontariato e umanitarie;
- non più di 10 istanze per ciascun proponente nel 2018.
Che requisiti bisogna avere
- sede operativa sul territorio della Regione Lombardia da almeno 1 anno;
- esperienza documentata di almeno 2 anni in attività di cooperazione allo sviluppo, intesa come sostegno di progetti di assistenza in ambito sanitario alle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo.
Ci sono costi da sostenere?
Oneri e incombenze, anche di carattere amministrativo e burocratico, correlati al trasporto e al rimpatrio dei pazienti, accoglienza dei familiari, soggiorno o cura dei pazienti nei periodi di deospedalizzazione.
Per avere tutte le informazioni sul finanziamento e scaricare la documentazione necessaria, consulta la pagina dedicata sul sito della Regione Lombardia