Fondo di garanzia PMI e accesso al credito per enti di terzo settore
Articolo a cura di Fare Non Profit | A seguito del nulla osta della Commissione Europea, il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI (Piccole e Medie Imprese) ha reso applicabili, attraverso l’emanazione della Circolare n° 19 e n° 20, le modifiche introdotte dal DL Agosto relative all’accesso al suddetto Fondo da parte degli enti non profit che non svolgono attività commerciale.
Il Fondo di garanzia per le PMI è utile per ottenere un finanziamento con garanzia offerta dallo Stato, quindi senza la necessità di produrre garanzie aggiuntive e senza costi di fidejussioni o polizze assicurative.
Possono accedere al beneficio tutti gli enti non commerciali (non solo gli ETS), dotati o meno di partita IVA, che abbiano subito carenze di liquidità in conseguenza dell’emergenza socio sanitaria legata alla pandemia Covid-19. È possibile richiedere fino a 30.000 euro di finanziamento senza che venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, noto come “Decreto Agosto”, aveva esteso (art. 64) agli enti non profit dotati di solo codice fiscale l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI come modificato dall’articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, cioè il DL Liquidità. Il DL Liquidità, convertito poi con Legge 40/2020, aveva mutato le modalità operative del Fondo di garanzia, operativo dal 2000, semplificando le procedure (ad esempio la richiesta di accesso al Fondo avviene con un’autocertificazione), aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari, inserendo tra essi gli enti non profit.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del Fondo.