Forme associative nella nota ministeriale 10980 del 22 ottobre
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | Un’associazione non riconosciuta costituita con atto pubblico che si trova a modificare il proprio statuto, non è vincolata alla stessa forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie ma può adottare la “più semplice” scrittura privata registrata.
Questo il contenuto, assai dibattuto negli anni, della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n° 10980 del 22 ottobre. Al riguardo, la nota richiama in primis l’articolo 36 comma 1 del Codice civile il quale contiene una sola indicazione: ordinamento interno e amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi presi dagli associati stessi. Inoltre, sono pienamente applicabili i principi civilistici di libertà della forma degli atti (articoli 1325 e 1350 del Codice civile).
Solamente in due casi potrebbe non essere corretta, nel caso in esame, la forma della scrittura privata:
1) Per indicazione di leggi speciali (si cita ad esempio l’impresa sociale in forma di associazione, priva di personalità giuridica, ente tenuto dal d.lgs. 112/2017 a stipulare atto costitutivo ed eventuali modifiche statutarie in forma di atto pubblico);
2) Per esplicita previsione dei sopracitati accordi fra i soci, ovvero se i soci hanno esplicitamente stabilito la necessità della forma pubblica per le successive modifiche statutarie.
Quanto esposto, prosegue la nota, vale anche per le modifiche da adottare in funzione dell’adeguamento statutario al Codice del Terzo settore (articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore) previsto per ODV, ONLUS e APS iscritte nei relativi registri che vorranno trasmigrare all’interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Come noto, entro il 31 ottobre pv, l’adeguamento degli statuti di ODV, APS e ONLUS per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore potrà essere effettuato in modalità agevolata, ricorrendo all’assemblea ordinaria (a condizione che siano apportate le sole modifiche obbligatorie per l’adeguamento stesso).
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