Iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica
Articolo di Monica De Paoli, notaio co-founder di Milano Notai, componente della Commissione Terzo Settore del Consiglio nazionale del Notariato | A cura di Terzo Settore in Costruzione | Con il decreto n. 106 del 15 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato il funzionamento dell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) definendo le procedure di iscrizione degli enti nello stesso Registro. Il decreto, atteso da tempo, sembra avvicinare la data di operatività del RUNTS annunciata per ora nella primavera del 2021.
Gli articoli 16 e 17 del citato decreto sono dedicati all’iscrizione degli enti dotati di personalità giuridica: il primo disciplina l’iscrizione degli enti di nuova costituzione, il secondo degli enti già dotati di personalità giuridica iscritti, quindi, nei registri delle Persone Giuridiche tenuti dalle Prefetture e dalle Regioni. In entrambi i casi spetta al notaio, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 117/2017, l’onere di depositare nel RUNTS l’atto costitutivo e lo statuto e l’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione dell’ente nel suddetto registro, entro venti giorni dal ricevimento dell’atto.
In particolare il notaio, ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore (CTS), dovrà verificare che l’atto costituivo e/o lo statuto siano conformi ai requisiti statutari richiesti dal medesimo CTS e che l’ente disponga di un patrimonio minimo pari a 15.000 euro se costituito in forma di associazione, ovvero pari a 30.000 euro se in forma di fondazione.
Nel caso di enti di nuova costituzione la prova circa la sussistenza del patrimonio minimo, secondo l’art. 16 del citato decreto, dovrà risultare da un’apposita certificazione bancaria oppure dal versamento del relativo importo su un conto corrente dedicato presso il notaio, qualora detto patrimonio sia composto da liquidità. Nel caso in cui sia costituito da beni diversi dal denaro, invece, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità saranno comprovati da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il successivo articolo 17, dedicato invece – come detto sopra – agli enti già dotati di personalità giuridica che vogliono iscriversi nel RUNTS, nulla dice sulla modalità con cui il notaio deve verificare la sussistenza del requisito patrimoniale.
A colmare questa lacuna è intervenuta la massima n. 3 della Commissione Massime per il Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano secondo cui, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.) aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS. Il termine è stato individuato, in assenza di altri riferimenti normativi, richiamando la previsione contenuta nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile, la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni).
La procedura contenuta nell’art. 17 lascia spazio anche ad un altro dubbio circa la compatibilità del termine inderogabile di venti giorni previsto per il deposito nel RUNTS da parte del notaio dell’atto portante le modifiche dello statuto con il termine previsto dall’art. 101 del CTS che – come noto – ha previsto che Onlus, Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di promozione Sociale (APS) debbano adeguare il loro statuto alle norme del CTS ben prima dell’operatività del RUNTS.
Nell’ultimo anno, sebbene la scadenza per l’adeguamento degli statuti sia stata prorogata più volte e da ultimo sia slittata al 31 marzo 2021, molti enti, dotati di personalità giuridica, hanno già proceduto a deliberare innanzi al notaio l’adeguamento dello statuto al CTS.
ODV e APS hanno deliberato le modifiche con efficacia immediata mentre le Onlus, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, hanno subordinato l’efficacia degli adeguamenti al CTS alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ossia il venire meno della disciplina fiscale Onlus e l’iscrizione nel RUNTS.
Il timore, sorto all’indomani della pubblicazione del decreto ministeriale 106/2020, era che le associazioni riconosciute e le fondazioni – che già si erano attivate a modificare lo statuto con atto pubblico – dovessero riconfermare la volontà di iscrizione nel RUNTS mediante una nuova delibera di fronte al notaio.
A scongiurare ulteriori oneri a carico proprio di quegli enti che si sono adeguati alla nuova disciplina rispettando i termini prescritti dal CTS, è intervenuta la massima n. 4 della Commissione Massime per il Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano.
La massima precisa che, nella delibera portante l’adeguamento dello statuto al CTS assunta da una associazione riconosciuta o da una fondazione prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, può essere data delega al Presidente (o a un altro componente dell’organo amministrativo) di depositare presso il notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile.
In tal modo, senza quindi necessità di una nuova delibera dell’ente, sarà sufficiente che il Presidente (o un altro componente dell’organo amministrativo) si rechi dal notaio per depositare la documentazione contabile patrimoniale (di cui alla massima notarile n. 3), unitamente alla copia conforme dello statuto aggiornato, se il notaio chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS non è il medesimo che ha verbalizzato l’adeguamento dello statuto alle norme del CTS.
Così facendo, il termine di venti giorni entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell’ente nel RUNTS decorrerà dalla data dell’atto di deposito che costituirà il presupposto per l’esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017 e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l’approvazione dell’Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se tale approvazione non sia ancora intervenuta al momento dell’avvio dell’operatività del RUNTS, come nel caso delle Onlus che hanno adottato uno statuto sospensivamente condizionato.
Resta ancora da chiarire come si concilierà il procedimento innanzi al notaio per le ODV e APS dotate di personalità giuridica che, in forza dell’art. 54 del CTS e come previsto dagli articoli 30 e seguenti del D.M. 106/2020, non provvedono ad iscriversi al RUNTS ma trasmigreranno d’ufficio dei registri regionali e nazionali nel RUNTS