Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: quali adempimenti per le imprese sociali?
Articolo a cura dell’avvocato Patrizia Ronchi, Ufficio Legale – Confcooperative Lombardia | L’articolo 4 del D.Lgs n. 117/17 richiama espressamente le imprese sociali tra gli enti del terzo settore e prevede che anch’esse siano iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il successivo articolo 46 tra le sezioni che compongono il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne richiama espressamente una riservata alle “imprese sociali”.
Le modalità per adempiere a tale onere pubblicitario sono tuttavia peculiari rispetto quelle previste per gli altri ETS: l’articolo 11 del D.Lgs n. 117/17 dispone infatti che “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”. L’art. 53 rinvia al decreto ministeriale istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la definizione delle “modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese”. Il recente DM n. 106/20 (art. 29) ha dato infine attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 53:
- “La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro Imprese avviene secondo le modalità definite nell’allegato tecnico A”;
- “L’aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al precedente comma, ad opera del soggetto avente titolo, avviene mediante la presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese. Quest’ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell’ETS nel RUNTS”
L’allegato 1 del DM n. 106 prevede infine che “i dati iscritti nel Registro Imprese relativi alle imprese sociali – limitatamente ai dati di interesse del RUNTS previsti nel Decreto – sono riportati, ove disponibili, nell’archivio del RUNTS medesimo. … Il Registro Imprese aggiorna tempestivamente – entro 5 giorni dall’avvenuta variazione ivi iscritta (con efficacia dalla data di aggiornamento del R.I.) – il RUNTS).
Le imprese sociali sono quindi tenute e gestite dall’Ufficio del Registro delle imprese di cui all’articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993 e la pubblicità da loro effettuata nei confronti del Registro delle imprese produce effetto automatico anche nei confronti del Registro Nazionale del Terzo Settore.
Come previsto dal DM 16 marzo 2018 le imprese sociali devono depositare “per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
- l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa”.
Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
Con specifico riferimento alla redazione e deposito del bilancio sociale, si ricorda che è stato emanato il 4 luglio 2019 il DM contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore le cui disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (il primo bilancio sociale elaborato secondo le nuove linee guida sarà quindi quello approvato nel 2021).
Per le imprese sociali neo-costituite il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto occasione di precisare che “l’omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (non avendo le imprese neo costituite potuto ancora approvare alcun bilancio) non costituisce ostacolo all’acquisizione dello status e, per l’effetto, all’iscrizione delle medesime nella sezione speciale” (circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019).