Istruzioni d’uso alla rendicontazione del 5 per mille 2022
Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2022 si sono visti accreditare, nel corso del 2023 e del 2024, sul proprio conto corrente le somme relative, le quali devono essere rendicontate entro un anno dalla ricezione delle stesse.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2022
Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche un nuovo modello di rendiconto del contributo.
Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dal 22 giugno 2023, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.
Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, è possibile consultare il vademecum di Cantiere Terzo Settore “5 per mille istruzioni per l’uso”.
È importante anzitutto riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2022, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio, tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Tutti i beneficiari hanno poi l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Si precisa che, per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro, e quindi devono inviare i documenti all’amministrazione competente, oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa.
Si ricorda infine che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non vengono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
In relazione al cinque per mille 2022, gli elenchi di pagamento ad oggi pubblicati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro sono i seguenti:
- primo elenco, pubblicato il 19 dicembre 2023;
- secondo elenco, pubblicato il 16 gennaio 2024;
- terzo elenco, pubblicato il 29 luglio 2024.
I termini per la redazione di rendiconto e relazione illustrativa evidenziati nella tabella sottostante hanno come riferimento la “data contabile” riportata nell’elenco, che rappresenta però un termine indicativo: si ricorda infatti che la data a partire dalla quale si conteggiano i termini evidenziati in precedenza è quella dell’effettiva erogazione delle somme sul conto corrente dell’ente.
La modalità di invio di rendiconto e relazione per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro
Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 è stata messa a disposizione degli enti beneficiari di un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli stessi enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Le Linee guida specificano in modo molto netto che per gli enti percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (Pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.
Nella sezione del sito ministeriale dedicata alla rendicontazione del 5 per mille è possibile scaricare e consultare la guida per il rendiconto del 5 per mille tramite la predetta piattaforma: per accedere all’applicazione “Cinque per mille” è necessario collegarsi al portale servizi.lavoro.gov.it (tramite SPID o carta d’identità elettronica). È importante sottolineare come l’icona “Cinque per mille” non compare in automatico nel momento in cui si accede al portale “servizi lavoro”: per poterla selezionare occorre collegare l’ente di riferimento all’utente che ha fatto accesso al portale (a tal fine si consiglia di consultare l’utile guida presente sul sito di Cantiere Terzo Settore).
Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito web, gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono, come detto, comunicare al Ministero l’avvenuta pubblicazione, e lo devono fare accedendo sempre alla piattaforma dedicata, cliccando sull’icona “modifica link” ed inserendo o modificando il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.
È opportuno evidenziare che oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario è il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata “Home”, cliccando sull’icona “PDF”.
Le Linee guida precisano anche qui in modo molto chiaro che non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione trasmesse tramite posta (Pec o raccomandata).
La possibilità di accantonare le somme ricevute
È prevista la possibilità di accantonare le somme ricevute: in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, si può accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di accredito dello stesso.
Gli enti intenzionati ad accantonare le somme dovranno anzitutto inserire nel modello di rendiconto del contributo (Modello A), alla macro voce 5, l’importo accantonato, mentre tutti gli elementi esplicativi saranno rappresentati nella relazione illustrativa. Tale modello, unitamente alla relazione illustrativa, deve sempre essere redatto entro un anno dalla data di ricezione del contributo.
Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere, entro 36 mesi dalla data di percezione del contributo, l’apposito modello di rendiconto dell’accantonamento (Modello B), allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro dovranno compilare, trasmettere e comunicare il rendiconto, e la relazione illustrativa e l’ulteriore rendiconto dell’accantonamento tramite la piattaforma informatica.
Nella tabella sottostante sono riepilogati i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2022, sempre in relazione agli Ets che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro e sempre avendo come riferimento indicativo la “data contabile” riportata negli elenchi di pagamento.
La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2022
Si ricorda infine che gli enti beneficiari del 5 per mille 2022 devono comunicare, entro il 30 settembre 2025 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020).
Gli enti del Terzo settore devono comunicare tali dati, e nello specifico il codice Iban del conto corrente intestato all’ente, tramite la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati al Runts.
Qualora però un Ets, che risulti fra i beneficiari del 5 per mille 2022, non compaia in nessuno dei tre elenchi di pagamento evidenziati in precedenza, è necessario faccia accesso il prima possibile al Runts, selezioni la pratica “Cinque per mille” ed inserisca nell’apposito campo il codice Iban, firmando digitalmente la distinta e procedendo all’invio. Un’utile guida su come presentare tale istanza è presente sul sito di Cantiere terzo settore.
Effettuare quanto appena descritto è fondamentale e necessario affinché l’ente possa ricevere, nei prossimi mesi, le somme relative al 5 per mille 2022 sul proprio conto corrente.
Scarica l’infografica su come rendicontare il 5 per mille 2022.