Iva e Terzo settore, alcuni chiarimenti per il 2024
Il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 (art. 5, comma 15-quinquies), prevede che alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione (Aps) che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 65.000 euro si applica, dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell’Iva, il cosiddetto regime forfettario dei contribuenti minimi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 58 a 63).
Tale disposizione è probabilmente legata alla tempistica relativa all’entrata in vigore delle novità in materia fiscale per il Terzo settore che non si è allineata alle aspettative (il cambio di regime Iva da “esente” a “escluso”, che però è stato prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2024), e si presta a diversi dubbi interpretativi.
Quello che appare pacifico è che le Odv e le Aps, laddove svolgano attività di tipo commerciale, anche dopo il 1° gennaio possano comunque continuare ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato fino ad ora (ad esempio il regime di cui alla legge 398/91, che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo), e non siano quindi obbligate ad optare per il menzionato regime fiscale previsto dalla legge 190/2014 (art. 1, commi da 58 a 63).
Nella tabella sottostante si raffigura graficamente la situazione appena descritta.
Occorre inoltre chiarire come la disposizione menzionata non anticipa in alcun modo la modifica al regime Iva e il conseguente passaggio da esclusione a esenzione per alcune fondamentali attività svolte dagli enti associativi, la cui operatività è prevista per il 1° luglio 2024 (il tema è stato trattato nell’articolo “Terzo settore, il cambio del regime Iva slitta al 1° luglio 2024”), sempre che non intervengano ulteriori proroghe.
Articolo di Daniele Erler tratto da Cantiere Terzo Settore
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