Legge di Bilancio 2021: misure fiscali e di sostegno finanziario di possibile interesse per il non profit
La Legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, contiene interventi relativi a molteplici ambiti, diversi dei quali di possibile interesse per il non profit.
Scongiurato il rischio dell’introduzione del regime IVA, le novità più rilevanti sono la parziale detassazione degli utili degli enti non commerciali, alcuni cambiamenti nella possibilità di usufruire del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, una serie di misure riguardanti il mondo dell’associazionismo sportivo.
1. Detassazione dei dividendi percepiti dagli ENC
Ambito di applicazione e condizioni
A decorrere dall’esercizio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES nella misura del 50%. (art. 1 commi 44 – 45 – 46 – 47)
Beneficiari (c. 44)
Sono interessati al beneficio gli enti non commerciali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali che ricevono utili da partecipazione in imprese od enti.
Sono esclusi dal beneficio gli enti non commerciali che ricevono utili provenienti da partecipazioni in imprese ed enti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato.
Condizioni (c. 45)
Gli enti non commerciali che percepiscono utili da partecipazione devono esercitare senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività d’interesse generale (come previsto dall’art. 5 del Codice del Terzo settore) per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti specifici settori:
- Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione; istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato filantropico e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili.
- Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale e ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica; medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero della tossicodipendenza; patologia e disturbi psichici e mentali;
- Ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
- Arte, attività e beni culturali.
Destinazione dell’imposta non dovuta (commi 46 – 47)
Nella misura dell’imposta non dovuta, gli enti non commerciali, devono obbligatoriamente finanziare le attività di interesse generale specificatamente indicate al comma 45. L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
2. Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro
La legge di bilancio (commi 1098 – 1099) modifica i termini previsti dal decreto Rilancio art. 120 e art. 122 per usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’Agenzia delle entrate ha recepito la modifica con il provvedimento dello scorso 8 gennaio. Pertanto, il credito d’imposta del 60%, fino ad un massimo di 80.000 euro per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:
- E’ usufruibile in compensazione tramite F24 fino al 30 giugno 2021 anziché fino al 31/12/2021;
- I beneficiari possono optare per la cessione del credito fino al 30/06/2021 anziché fino al 31/12/2021.
3. Esonero della contribuzione previdenziale sportiva
Ambito di applicazione e condizioni
Ai commi 34 e 35 la legge di bilancio interviene con un fondo di 50 milioni di euro per il 2021 e altri 50 milioni di euro per il 2022 con l’obiettivo di garantire l’esonero contributivo, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali derivanti dai rapporti di lavoro nello sport, ad esclusione del versamento dei contributi INAIL. L’agevolazione è invece cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previste da altre norme. I rapporti di lavoro sportivo a cui si applica l’agevolazione sono i seguenti:
- atleti;
- allenatori;
- istruttori;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- preparatori atletici;
- direttori di gara.
Beneficiari
I soggetti ammessi all’agevolazione sono:
- federazioni sportive nazionali;
- discipline sportive associate;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
4. Stop ai versamenti per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica
Beneficiari
Le federazioni, gli enti di promozione, le associazioni e società sportive dilettantistiche, purché abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
Condizioni
Enti operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020
Ambito di applicazione
Per il periodo 1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 sono sospesi (comma 36 – 37):
- i versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria;
- i versamenti iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- i versamenti delle imposte sul reddito.
I versamenti sospesi dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata il 30 maggio 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022 devono essere effettuati come sempre entro il 16 di detti mesi.
5. Fondo per attività sportive
Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze viene istituito (comma 561 – 562) un fondo per potenziare l’attività sportiva di base pari a 50 miliardi di euro per l’anno 2021. Con decreto dell’autorità governativa in materia di sport, si individueranno successivamente i criteri di gestione delle risorse. La finalità del fondo è il potenziamento dell’attività sportiva di base per tutte le fasce della popolazione e per ottimizzare gli interventi di prevenzione attraverso l’esercizio fisico.
6. Bonus fiscali energetici
Detrazioni per efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, mobili, elettrodomestici, facciate
Ai commi 58-60 della legge di bilancio è stabilita la proroga delle detrazioni per gli interventi edili fino al 31/12/2021. Le detrazioni spettanti per le spese sostenute per l’efficientamento energetico, per la ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici, sono possibili quindi anche nel 2021. Tra le novità, è possibile detrarre al 50% le spese di intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. E’ utile ricordare che il D.L. Rilancio ha previsto la facoltà di optare, in luogo della detrazione, della cessione del credito a terzi oppure dello sconto in fattura, in accordo con l’impresa che ha effettuato i lavori, per recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
Superbonus per interventi di efficienza energetica e antisismici
Ai commi 66 e 67 trovano spazio novità e chiarimenti sulla complessa legislazione del Bonus 110% introdotto dal D.L. Rilancio, per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico. Prevista la proroga dei termini per usufruire del bonus che possiamo distinguere in proroga breve e proroga lunga:
– Proroga breve dal 31/12/2021 al 30/06/2022 per i lavori di efficientamento energetico e per i lavori di miglioramento sismico e l’acquisto di immobili antisismici;
– Proroga lunga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 per gli interventi effettuati dai condomini purché entro il 30/06/2022 abbiano portato a compimento almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La proroga riguarda tutti gli interventi previsti nell’ambito dell’ecobonus 110%, del sisma bonus 110%, del sisma bonus acquisto 110% e del bonus per fotovoltaico e colonnine di ricarica de veicoli elettrici. Le spese sostenute nel 2022 si dovranno recuperare in 4 anni anziché in 5.
Da sottolineare che si allunga a tutto il 2022 la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura e/o della cessione del credito a terzi in luogo della detrazione fiscale. Tale nuova circostanza, come sappiamo, risulta maggiormente fruibile ad opera degli enti del Terzo settore che non hanno una base imponibile fiscale e non potrebbero, pertanto, ottenere alcun beneficio della detrazione in 4/5 anni.
Nel merito delle tipologie di intervento ricomprese nell’agevolazione, la legge di bilancio chiarisce alcuni punti di difficile interpretazione dell’art. 119 del D.L, Rilancio. Tra gli interventi previsti sintetizziamo i seguenti:
- si stabilisce che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra le agevolazioni, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente presente;
- un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
- si includono nella possibilità di accedere all’agevolazione:
- gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi si raggiunga una classe energetica in fascia A;
- gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso in cui questi siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
7. Fondo per festival, cori, bande musicali
Istituito il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 114-116). Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività’ culturali e per il turismo saranno stabiliti i termini e le modalità per l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento.
Articolo a cura di Fare Non Profit