Milleproroghe: cosa cambia per assemblee, bilanci e direttivi
Articolo a cura di Fare Non Profit | Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 26 febbraio 2021, n. 21, legge di conversione del Decreto legge Milleproroghe – D.L. 183/2020. Il decreto legge aveva già operato alcuni rinvii di termini di interesse per gli enti non profit. Ora, in sede di conversione di legge, subentrano ulteriori novità, tra cui si riportano quelle di maggiore rilevanza.
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA
Proroga del ricorso alle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, introdotte dall’art.73 c.4 del D.L. 18/20, il cosiddetto “Cura Italia”; questa modalità di riunione è valida per tutti gli enti non profit anche se non prevista dallo statuto, purché siano individuati sistemi di identificazione certa dei partecipanti e sia garantita adeguata pubblicità delle sedute; è utilizzabile fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, data che coincide con l’attuale termine dello stato di emergenza (Allegato 1, pag. 30, relativo all’art. 19 c. 1 del D.L. Milleproroghe).
ASSEMBLEE E TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Trovano ulteriore proroga le disposizioni introdotte dall’art.106 del D.L. “Cura Italia” in materia di svolgimento delle assemblee (e solo delle assemblee) di società ed enti. In particolare:
a) l’approvazione di bilancio con esercizio solare chiuso al 31 dicembre 2020 può essere effettuata con assemblea ordinaria convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, generando quindi un ulteriore slittamento del termine al 7 luglio 2021. Un allungamento dei tempi che opera sempre in deroga alle eventuali indicazioni statutarie degli enti. (Allegato 1, pag. 13, relativo all’art. 3, c. 6 del D.L. Milleproroghe). Tuttavia la conversione in legge del Decreto Milleproroghe non sana la difformità di trattamento sul termine per l’approvazione del bilancio e sul termine per le modalità di esercizio delle assemblee tra società, enti non profit in generale ed Enti di terzo settore (Ets) perché, mentre come detto sopra è prorogato a 180 giorni il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio per tutti gli enti (ivi comprese le associazioni e le fondazioni diverse dagli attuali Ets), la legge si dimentica degli Ets.
Sia il decreto Milleproroghe sia i correttivi successivi infatti, non hanno eliminato l’esclusione per le Odv, le Aps e le Onlus, da questa possibilità. Rimane quindi in vigore quanto previsto dal Dpr 600 del ’73 che prevede per le Onlus di opzione e di diritto il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quindi, un Ets, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, che ha nel proprio statuto il termine di 120 giorni per l’approvazione del bilancio, non potrà usufruire della proroga al 30 giugno.
Ricordiamo che invece l’anno scorso il l’articolo 35 del decreto Cura Italia aveva esteso i termini anche per Odv, Aps e Onlus. Ma la diffusione della pandemia e i suoi effetti sulla società non sono risolti, quindi, la logica prevedrebbe che anche gli Ets fruiscano della stessa agevolazione degli altri enti, esattamente come per l’anno 2020.
b) il voto a distanza (in via elettronica o per corrispondenza) e gli interventi nelle assemblee a distanza, sono utilizzabili nelle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2021 (sulla questione dell’applicabilità agli ETS della presente disposizione, si legga l’ultimo periodo dell’articolo pubblicato qui).
Le assemblee e le sedute dei consigli di amministrazione degli enti possono quindi continuare ad essere realizzate a distanza secondo le indicazioni aggiornate dal Milleproroghe. Ricordiamo che non c’è vincolo alla previsione di un luogo specifico in cui uno o più rappresentanti dell’ente devono essere presenti di persona; le firme ai verbali delle sedute da parte del presidente e del segretario potranno essere apposte in modo non contestuale alla seduta, ma alla prima occasione utile. Si raccomanda ancora una volta il rispetto delle condizioni da garantire affinché sia possibile svolgere riunioni in modalità telematica:
- la conoscenza dell’evento, attraverso adeguata pubblicità;
- l’identificazione dei partecipanti;
- la garanzia di partecipazione effettiva;
- l’esercizio del diritto di voto.
ALTRE MISURE DI INTERESSE PER IL NON PROFIT
Nell’atto di conversione in legge sono allineati all’attuale termine dello stato di emergenza, e quindi portate al 30 aprile 2021, anche le disposizioni relative a:
– sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, come da art. 4 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità);
– ricorso semplificato al lavoro agile (smart working), come introdotto dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio).