Modello EAS: c’è tempo fino al 31 marzo per comunicare le variazioni dei dati
C’è tempo fino al 31 marzo per inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi): devono inviarlo le sole associazioni soggette all’obbligo nel caso in cui nel corso del 2017 si siano verificate variazioni di alcuni dati precedentemente comunicati.
Sono soggette all’obbligo del Modello EAS:
- le associazioni che richiedono agli associati la quota associativa;
- le associazioni che pongano in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.
Sono, invece, esonerate:
- le organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri (legge 266/91) che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali (Decreto Ministro delle Finanze 25 maggio 1995);
- le Onlus di opzione;
- le ONG;
- le Pro loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91.
Come in passato, la comunicazione non va presentata nel caso in cui cambino i soli dati relativi a:
- dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA);
- importi relativi a proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità e messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi (punti 20 e 21);
- numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33)
- dati relativi alla media delle entrate degli ultimi tre esercizi, al numero di associati nell’ultimo esercizio, all’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o all’importo dei contributi pubblici ricevuti (punti 23, 24, 30, 31).
L’invio del Modello EAS va effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dell’associazione (se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario abilitato (CAF o commercialista).
Le associazioni soggette all’obbligo che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e tutte le attività di incasso quote sociali e di vendita di beni e servizi ai soci avranno natura commerciale.