Numero minimo di soci per l’iscrizione al Registro: sì alla modifica anche dopo la costituzione
La Direzione Generale del Terzo settore del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con la nota del 28 maggio 2019 – ha fornito chiarimenti sul numero minimo di soci previsto dal Codice del Terzo settore per gli enti costituiti dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) che intendono iscriversi al Registro unico del Terzo settore (Runts) come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
Il Codice, infatti, prevede che per richiedere la qualifica di Odv o Aps, l’ente, nello statuto siglato al momento della costituzione, sia composto da “un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre enti associativi (…)”. Di conseguenza, l’assenza di tale requisito non consente l’iscrizione al Runts o ai registri regionali attivi in questo periodo transitorio alla sua operatività, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentassero di numero.
La nota ministeriale interviene dando la possibilità di rimediare, attraverso la convocazione di un’assemblea che deliberi, prima della richiesta di iscrizione, l’intenzione da parte dei soci di essere OdV o Aps e che tale delibera sia sottoscritta con il consenso di un numero minimo di soci congruo a quello previsto per l’assunzione della qualifica (leggasi almeno 7 persone fisiche o 3 OdV/Aps).
Notizia realizzata nell’ambito del progetto Terzo Settore in Costruzione