Obbligo rendiconto contributi pubblici: le indicazioni del Ministero
È entrato in vigore dall’1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per tutti i soggetti, tra cui gli enti di terzo settore, che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione: entro il 28 febbraio di ogni anno dovranno pubblicare online il rendiconto di tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, se la somma totale supera i 10.000€.
Venerdì 11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una circolare (n. 2/2019) con alcune precisazioni riguardanti questo adempimento: di particolare interesse per le associazioni è la conferma che anche le somme ricevute con il 5XMille concorrono al raggiungimento della somma di 10.000€ e la possibilità di pubblicare il rendiconto sulla propria pagina Facebook o sul sito della rete associativa di riferimento qualora non possedessero un proprio sito internet. La circolare conferma anche che l’attribuzione del vantaggio include anche le risorse strumentali (es. comodato d’uso di un bene) e che la “sanzione restitutoria” per il mancato adempimento degli obblighi di legge si applica solo alle imprese. La circolare specifica, inoltre, le modalità con cui dovrà essere redatto il rendiconto.
Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti circa gli adempimenti di trasparenza e pubblicità introdotti dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129).
La legge 124/2017 ha introdotto specifici obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una platea di soggetti, tra cui gli enti non profit, che ricevono contributi, sovvenzioni o altri vantaggi di natura economica dalle pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici.
Sull’argomento erano già intervenute due note ministeriali e poi il Consiglio di Stato con il parere 1449/2018. La circolare 2/2019 anzitutto riprende – e sostanzialmente ribadisce – quanto già specificato dal Consiglio di Stato su:
- attribuzione di competenza dei controlli, che competono alle stesse amministrazioni pubbliche che erogano il beneficio; ciò in quanto gli adempimenti riferiti ai beneficiari rientrano a pieno titolo nel concetto di corretto impiego delle risorse pubbliche conferite agli enti di terzo settore, specificando in tal senso che il concetto di impiego include non solo l’utilizzo“ma anche l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo”;
- applicabilità temporale, per cui l’obbligo va osservato a partire da quest’anno ed entro il 28 febbraio 2019 in relazione ai benefici ricevuti nel 2018;
- sanzione restitutoria in caso di inadempienza degli obblighi di trasparenza e pubblicità, non applicabile nei confronti degli enti non profit;
A seguire, la circolare 2/2019 espone ulteriori precisazioni sui soggetti coinvolti dall’obbligo (CHI), sulla particolare natura dell’obbligo (COSA), sulle modalità di adempimento (COME), sulle tempistiche di adempimento (QUANDO), e infine sul “luogo” in cui esso si realizza (DOVE).
Rispetto al CHI viene puntualizzata la posizione delle cooperative sociali poiché esse, per il profilo fiscale, in quanto ONLUS, rientrano nel primo novero di soggetti indicati dalla norma, mentre dal punto di vista civilistico rientrano nella seconda tipologia di soggetti, essendo imprese. Il profilo civilistico è prevalente, pertanto le cooperative sociali partecipano agli obblighi normativi della L. 124/2017 previsti per tali soggetti.
Rispetto al COSA vanno pubblicizzati i vantaggi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni di qualsiasi genere essi siano, anche di natura contrattualistica, anche di risorse strumentali (es. anche un bene dato in comodato d’uso) e anche il 5XMille, allorquando la somma di tali vantaggi superi l’importo di 10.000€ (in pratica, al superamento della soglia di 10.000€ andranno pubblicati tutti gli importi ricevuti che compongono il totale dei benefici ricevuti dalle PP.AA.).
Rispetto al QUANDO va utilizzato il criterio “di cassa” per cui non rileva la competenza cui si riferiscono i benefici ricevuti, ma la data in cui essi sono concretamente incassati.
Rispetto al COME le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica, dovranno contenere:
- denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- importo;
- data di incasso;
- causale.
Infine, rispetto al DOVE le informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito o, in assenza di questo, su un portale digitale (es. Facebook) oppure sul sito internet della rete associativa di riferimento.
Notizia realizzata nell’ambito del progetto Terzo Settore in Costruzione