Organo di controllo: indicazioni per gli enti del Terzo settore di grandi dimensioni
Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito in una circolare alcuni aspetti relativi agli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superiori i limiti dimensionali previsti agli articoli 30 e 31del codice del Terzo settore.
La circolare è stata inviata agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) presso le Regioni e le Province autonome attraverso il coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza Stato Regioni e per conoscenza al Forum Nazionale del Terzo settore e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).
Si specifica innanzitutto che per gli enti trasmigrati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), come in molti casi, gli Uffici sono stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l’obbligo di legge solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel Runts o successivamente, quantomeno con riferimento agli anni 2021-22 (per cui è previsto l’obbligo di deposito del bilancio).
Il Ministero informa che l’avvenuta nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio sarà valutata positivamente, ai fini della permanenza nel Runts, anche qualora risulti comunque tardivo rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Un ulteriore chiarimento riguarda il caso di enti precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualità di ente del Terzo settore (Ets) in via transitoria (esempio ex Onlus), per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all’istanza di iscrizione al Runts risulti il superamento delle soglie dimensionali. Il Ministero informa che, nei confronti di tali enti neo-iscritti, l’obbligo di nomina sorgerà non appena iscritti al Runts, qualora nel biennio precedente l’iscrizione i limiti dimensionali siano stati raggiunti. A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal Runts.
L’invito, quindi, è quello di considerare attentamente le indicazioni ministeriali e nota e, nel caso, a provvedere tempestivamente alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale.
Articolo di Massimo Novarino, tratto da Cantiere Terzo Settore