Patrimonio minimo nel Terzo settore, ecco cosa prevede il Notariato
L’acquisto della personalità giuridica ha l’importante risultato pratico di eliminare la responsabilità illimitata di chi agisce in nome dell’ente nel caso in cui il patrimonio di questo non sia sufficiente a fare fronte ai debiti.
Il codice del Terzo Settore (dlgs 117/2017) ha voluto incentivare il “passaggio” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e l’ottenimento della personalità giuridica tramite tale iscrizione, distinguendosi radicalmente dal procedimento previsto per gli enti che volessero acquisire tale personalità rimanendo fuori dal Terzo settore.
La disciplina per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore deriva dall’iscrizione dell’ente nel registro unico, a due condizioni: che lo statuto sia conforme alle regole inderogabili del Terzo settore e, inoltre, che l’ente sia dotato di un patrimonio minimo predeterminato dalla legge: 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
Il procedimento per l’ottenimento della personalità giuridica scaturisce da diverse “fonti”:
- l’art. 22, commi 2, 3 e 4 del codice del Terzo settore;
- gli artt. 16, 17 e 18 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che riguarda la trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei precedenti registri delle Regioni e delle Province autonome.
Due recentissimi studi della Commissione del Terzo settore del Consiglio nazionale del notariato (10-2022/CTS, Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli Ets; 11-2022/CTS Iscrizione al Runts degli enti del Terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata) hanno dedicato specifica attenzione al requisito del “patrimonio minimo”, sintetizzando e chiarendo numerosi dettagli operativi relativi alle competenze, alla documentazione economico-contabile necessaria ed alle caratteristiche procedurali per l’accertamento di tale importante requisito.
Personalità giuridica e verifica notarile, composizione del patrimonio e documentazione necessaria
L’acquisto ed il mantenimento della personalità giuridica dell’ente nel Runts richiedono sempre l’intervento di un notaio che effettui la verifica (oltre che della conformità statutaria alle norme del codice del Terzo settore) della sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge (ben diverso dalla valutazione del “patrimonio congruo” previsto per l’ottenimento della personalità giuridica degli enti che restano fuori dal Terzo settore).
La richiamata circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022 ha chiarito che la verifica notarile è, infatti, necessaria per tutti gli enti che intendono acquisire o conservare la personalità giuridica nel registro unico.
Non solo, quindi, per gli enti di nuova costituzione ed iscrizione, ma anche per tutti quelli preesistenti che intendono acquisire la personalità giuridica nel Runts: e, per questi ultimi, sia nel caso in cui avessero già il riconoscimento nel registro delle persone giuridiche regionali o provinciali o presso le Prefetture o Commissariati del governo, sia che in precedenza non lo avessero ed intendano ottenerlo con l’iscrizione al registro unico.
Il patrimonio necessario per conseguire la personalità giuridica può consistere in una somma liquida e disponibile, oppure essere costituito da beni diversi dal denaro; in questo secondo caso, il codice del Terzo settore richiede che il loro valore venga certificato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione (art. 22, c. 4).
La documentazione su cui il Notaio fonderà la propria attestazione, perciò, potrà e dovrà essere diversa a secondo dei casi.
Nel solo caso in cui l’ente sia di nuova costituzione ed il patrimonio sia composto solo da denaro, la valutazione del notaio potrà risultare dalla certificazione bancaria del deposito o, in alternativa, dalla attestazione, da parte dello stesso notaio, che la somma necessaria è stata depositata nel suo cosiddetto conto dedicato (previsto dalla legge n. 147 del 2013). La somma verrà trasferita all’ente dopo l’iscrizione nel Runts.
Qualora l’apporto patrimoniale consista in beni diversi dal denaro (e ciò si verifica anche nel caso di ente preesistente, che ha necessariamente un patrimonio “composito”) è richiesto che, oltre al valore dei beni, siano specificate anche “l’entità e la composizione del patrimonio”.
Tali elementi possono e devono risultare, alternativamente:
- dalla relazione giurata (prevista dall’art. 22, c. 4 del codice del Terzo settore), di cui sono autori (e responsabili) il revisore o la società di revisione, oppure
- dalla situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione.
L’attestazione formale che il patrimonio dell’ente raggiunge il limite minimo previsto dalla legge spetta in via esclusiva al notaio ed essa deve risultare “dall’istanza o dalla documentazione ad essa allegata” (art. 16, decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020): sarà quindi una scelta discrezionale del notaio far risultare tale attestazione dall’atto (o verbale) o, invece, da una apposita ed autonoma dichiarazione allegata all’istanza.
Laddove l’adeguamento statutario sia già stato previamente effettuato e, quindi, per ottenere la personalità giuridica dall’iscrizione nel Runts sia necessaria la sola verifica notarile del patrimonio minimo, non sarà necessario convocare nuovamente l’assemblea. Sarà il rappresentante legale dell’ente (previa deliberazione dell’organo amministrativo relativa alla scelta di acquisire la personalità giuridica) a “depositare” formalmente presso il notaio l’adeguata documentazione economico-contabile precedentemente menzionata.
In tale “atto di deposito” il notaio farà risultare la propria attestazione di sussistenza del patrimonio minimo (salvo, come già detto, che preferisca farne oggetto di autonoma dichiarazione).
Il contenuto della relazione del revisore legale o dell’organo di controllo
Come detto, la documentazione contabile può consistere, alternativamente, nella relazione del revisore legale oppure nella situazione patrimoniale redatta dall’organo di amministrazione, purché l’organo di controllo o un revisore legale ne attesti “la corretta compilazione”.
Nel caso di relazione del revisore legale, è stato precisato che, oltre al valore complessivo dei beni, ne siano precisate anche la loro “composizione e caratteristiche di liquidità e disponibilità”.
Questa precisazione porta, anzitutto, ad escludere che possano essere oggetto di apporto le prestazioni di opere e servizi, in quanto non facilmente “liquidabili e disponibili”; inoltre, le precisazioni svolte chiariscono che esse, di fatto, devono essere oggetto di una “valutazione economico-contabile” analoga a quella prevista dall’art. 2465 del codice civile per i conferimenti in natura nelle società di capitali, effettuata dal revisore legale che la redige.
La circolare n. 9 del 21 aprile 2022 ha chiarito, sul punto, che la documentazione contabile deve dare conto dell’intero patrimonio “netto” il che implica, come già ricordato, che l’art. 22, c. 4 del codice del Terzo settore sia stato correttamente riferito anche a tutti gli enti preesistenti. Tale precisa ed analitica valutazione, inoltre, consente agli enti di “cristallizzare” il patrimonio apportato, anche al fine di tenerlo distinto rispetto al cosiddetto patrimonio incrementale che, nel caso di uscita dell’ente dal Terzo settore, ne impone la devoluzione ad altro Ets.
Nel caso in cui l’ente decida di utilizzare, invece, la situazione patrimoniale (redatta con gli stessi criteri del bilancio) predisposta dall’organo amministrativo, l’attestazione del revisore legale (anche esterno all’ente) o dell’organo di controllo (se previsto) avrà ad oggetto solo la “corretta compilazione” della situazione patrimoniale, vale a dire la sua veridicità e correttezza rispetto alle scritture contabili dell’ente.
Il termine di aggiornamento della documentazione contabile
La documentazione contabile utilizzata per la determinazione dell’entità e della composizione del patrimonio dell’ente che vuole acquisire la personalità giuridica deve avere un preciso aggiornamento, che viene indicato in 120 giorni, analogamente a quanto stabilito dall’art. 42-bis del codice civile.
La situazione non potrà, quindi, risalire a più di 120 giorni prima della data dell’atto (o verbale) notarile; pare infatti solo un mero refuso materiale il riferimento nella circolare n. 9 del 21 aprile 2022 alla data di “presentazione della domanda”, dato che la stessa circolare richiama l’art. 42 bis del codice civile (oltre alla massima n. 3 della Commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano).
Articolo di Eliana Morandi, tratto da Cantiere Terzo Settore – Notaia in Trento, componente della Commissione Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato