PC per gli enti non profit donati da Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per l’assegnazione gratuita di più di 10.000 PC destinati a scuole, pubbliche amministrazioni ed enti non profit. Un’iniziativa che l’Agenzia delle Entrate porta avanti da ormai più di dieci anni: ogni anno, infatti, l’Agenzia mette a disposizione le apparecchiature che non vengono più usate ma che sono ancora funzionanti. Per garantire la migliore efficienza possibile nel contrasto all’evasione e nell’assistenza ai contribuenti, infatti, l’Agenzia delle Entrate rinnova costantemente la propria dotazione di apparecchiature informatiche, dismettendo quelle che, a causa di limitazioni tecnologiche, non garantiscono la completa operatività degli uffici. Ciò che è inadatto all’Agenzia delle Entrate può ancora trovare un’utile collocazione presso altri enti, evitando così sprechi e inquinamento ambientale.
Possono presentare richiesta tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli organismi non-profit, anche privati. I 10.000 PC disponibili verranno distribuiti a gruppi di 5 tra gli enti e le istituzioni che si candidano per averli in regalo. Le realtà interessate dovranno predisporre la domanda attraverso l’applicazione Phoenice per predisporre la domanda e, una volta inseriti tutti i dati, dovranno inviarla esclusivamente via PEC all’inidrizzo cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 di venerdì 12 aprile 2019. Il codice identificativo da utilizzare è “AE2019”. Nella compilazione della domanda è necessario indicare anche la provincia o le province che si è disposti a raggiungere per ritirare i pc, in caso di selezione.
Nell’assegnazione dei PC verrà data precedenza agli istituti scolastici, seguiti dalle amministrazioni pubbliche ed infine agli enti pubblici e privati appartenenti alle categorie indicate dall’Agenzia (associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell’apposito registro associazioni; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro; associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative; organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari; istituti scolastici paritari privati; altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità).