Proroga di un anno per l’adeguamento degli statuti, vidimazione dei registri, bilancio sociale: tutte le novità per il non profit
Sono molte le novità per il non profit che si sono susseguite negli ultimi giorni.
Quella più rilevante si trova all’articolo 66 del Decreto-legge n° 77 del 31 maggio 2021, il cosiddetto D.L. “Semplificazioni”: è stata inserita una nuova proroga, di ben un anno (31 maggio 2022), per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo settore in modalità semplificata, cioè attraverso l’assemblea ordinaria.
Un’altra novità giunge con la Nota ministeriale del 28 maggio scorso, attraverso cui la Direzione Generale del Terzo settore ha risposto a quesiti ricevuti sulla necessità di vidimazione dei registri dei volontari, come previsto dal D.M. 14febbraio 1992. La vidimazione resta necessaria in ragione sia del fatto che il D.M. del 1992 non è stato abrogato, sia per espressa previsione del Codice del Terzo settore (art. 17). Anzi, con l’entrata in vigore del Codice, l’obbligo di tenuta del registro dei volontari si estende a tutti gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali. Per questi soggetti, il registro dei volontari continua a dover quindi prevedere la numerazione progressiva e la bollatura delle pagine e la dichiarazione da parte dell’autorità del numero delle pagine ci cui è composto. Per quanto riguarda ulteriori specifiche, occorre attendere l’emanazione del nuovo Decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice del Terzo settore in tema di obblighi assicurativi, testo che la D.G. annuncia essere in fase avanzata dell’iter di formazione.
Infine, sempre con Nota ministeriale, datata 26 maggio scorso, si trovano alcune importanti indicazioni utili agli enti tenuti alla redazione del Bilancio sociale. La Nota ritiene legittimo, per la stretta correlazione e interdipendenza tra i due documenti, lo slittamento della data utile per l’approvazione nell’annualità corrente del Bilancio sociale “a braccetto” con quella del Bilancio economico, cioè a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si ricorderà, rileggendo questa notizia, che il termine per l’approvazione del bilancio economico è stato posticipato dal D.L. Cura Italia, poi modificato e aggiornato (ed esteso a tutti gli ETS) da altri atti normativi, come ricostruibile a partire dalla notizia appena sopra riportata. Da essa si potrà anche richiamare l’indicazione, contenuta nella tabella, alla facoltà di svolgere l’assemblea in modalità remota, anche nel caso in cui ciò non fosse espressamente previsto dallo statuto dell’ente. Infine, il Ministero precisa che il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio si riferisce alla data della convocazione dell’assemblea, e non a quella di svolgimento. Pertanto, l’assemblea potrà tenersi in seconda convocazione secondo le indicazioni previste all’interno dei propri statuti e comunque entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni dalla data della prima convocazione, come indicato al comma 7, art. 106 del già citato Decreto-legge Cura Italia.