Proroga stato di emergenza: effetti sul non profit
Dopo il via libera di Camera e Senato, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 che estende dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza.
Con l’allungamento dello stato di emergenza si producono effetti sugli atti normativi in vigore legati a questa speciale condizione.
Ripercorrendo la normativa nazionale emanata per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, raccogliamo nella tabella le ricadute di interesse per il mondo del non profit che, di conseguenza, hanno come effetto la proroga delle misure elencate fino al nuovo termine previsto per lo stato di emergenza, il 15 ottobre prossimo, con un’eccezione.
Il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 è prorogato solo fino al 14 settembre. Resta invece fissata al 15 ottobre la proroga della facoltà dei datori di lavoro privati di applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato anche senza accordi individuali.
Infine, nel decreto legge in oggetto, all’art. 1 comma 5 trova spazio un’estensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020. Il DPCM del 14 luglio scorso, “in scadenza” il 31 luglio, viene prorogato di validità per ulteriori massimo 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83. In attesa, quindi, entro la fine di questa settimana, del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, restano in vigore le disposizioni già previste dal “vecchio” DPCM del 14 luglio 2020.
ORDINANZA 590 Regione Lombardia
In attesa del nuovo DPCM, Regione Lombardia il 31 luglio 2020 ha pubblicato una nuova Ordinanza, la n.590 (clicca qui per leggerla) che va a riconfermare quanto previsto in precedenza (leggi il nostro articolo che illustra tutte le attività consentite in Lombardia durante la fase 2, con le relative modalità), ad eccezione di novità in tema di funzioni di culto e trasporti. Le disposizioni contenute nella norma regionale sono in vigore dal 1 agosto al 10 settembre 2020.
LE RICADUTE PER IL NON PROFIT – TABELLA RIASSUNTIVA
Misura | Per chi | Cosa | Rif. normativo |
Riunioni di consiglio direttivo in modalità remota | Associazioni non riconosciute e fondazioni
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Per la durata dello stato di emergenza, il consiglio direttivo può riunirsi anche utilizzando strumenti di telecomunicazione e adottare conseguenti delibere, anche in assenza di specifica previsione della modalità nello statuto, sempre secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute. | Cura Italia
Art. 73 c. 1 |
Assemblee in modalità remota | Enti associativi | Per la durata dello stato di emergenza, possibilità di effettuare assemblee a distanza tramite strumenti di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, e/o prevedere votazioni elettroniche o per corrispondenza e/o l’intervento all’assemblea da remoto. Deve essere garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l’esercizio del diritto di voto. | Cura Italia
Art. 106 c. 7 |
Frequenza di centri per persone con disabilità
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Utenti e gestori di centri per persone con disabilità | Per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, non sono causa di di esclusione dal centro stesso, indipendentemente dal loro numero. | Cura Italia
Art. 47 c. 1 |
Requisizioni di beni | Tutti | Fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha facoltà di requisire beni (presidi sanitari e medico-chirurgici, o beni mobili di qualsiasi genere) necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria da qualsivoglia soggetto pubblico o privato. | Cura Italia
Art. 6 c. 1 |
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato | Tutti | Nella durata dello stato di emergenza, sono in vigore semplificazioni riguardo all’efficacia e validità della firma nei contratti. In particolare, determina l’idoneità dell’espressione del consenso contrattuale da parte del cliente se questo viene espresso tramite posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che sia accompagnato da copia di un documento di identità e facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Inoltre, il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto con la messa a disposizione di copia del testo del contratto su supporto durevole. Infine, il cliente può sfruttare le medesime facilitazioni per esprimere il consenso al contratto o per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. | Liquidità
Art. 4 |
Smart working | Enti privati con lavoratori dipendenti | Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali. FINO AL 14 SETTEMBRE 2020
In conversione di legge estensione della medesima facoltà fino al termine dello stato di emergenza anche ai lavoratori più esposti al rischio di contagio per età o per condizioni di salute, accertata dal medico competente, che renda più facile il contagio. Facoltà dei datori di lavoro privati di applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato anche senza accordi individuali. |
Rilancio
Art. 90 |
Dispositivi di protezione | Lavoratori e volontari | E’ consentito utilizzare mascherine di protezione senza marchio di conformità CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, fino al termine dello stato di emergenza. | Rilancio
Art. 66
Cura Italia Art. 16 |