Pubblicazione contributi pubblici: cosa cambia con il decreto Crescita
Il decreto Crescita, approvato il 27 giugno 2019 al Senato, oltre alla proroga della scadenza per l’adeguamento degli statuti porta con sé anche altre importanti novità per gli Enti del Terzo Settore. In particolare il decreto apporta alcune modifiche agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017).
Il decreto, all’articolo 35, specifica quali sono i soggetti obbligati a pubblicare sui propri siti internet (o su analoghi portali digitali, come per esempio le pagine Facebook) le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno. Il decreto specifica, inoltre, che questo obbligo riguarda le imprese e anche parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, in più, le associazioni dei consumatori e degli utenti.
Le specifiche contenute nel decreto definiscono anche la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web: si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”. Vengono, quindi, esclusi dall’obbligo gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge il contributo del 5XMille (diversamente da quanto precedentemente indicato), e tutto il tema dei “vantaggi”. Diverso il caso di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settlore.
Il decreto chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), mentre finora anche queste erano state indicate solo genericamente: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300“. L’articolo specifica inoltre che fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni dovranno essere applicate anche ai contributi ricevuti dal CONI.
L’ultima importante novità riguarda le sanzioni: sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore, diversamente da quanto comunicato nel gennaio 2019. La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, infatti, a partire dall’1 gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000€. Viene introdotta anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.