Regione Lombardia: precisazioni sulla figura del volontario nelle strutture accreditate
Regione Lombardia, con la delibera di Giunta Regionale n. 7633 del 28/12/2017 e le precisazioni del 5 marzo 2018, ha fornito alcune indicazioni in merito alla presenza dei volontari all’interno delle Unità di Offerta Sociali (L.R. 3/2008) accreditate, ovvero al sistema integrato di servizi che rispondono ai bisogni di minori, anziani, disabili e delle loro famiglie.
La nota precisa che con il termine “volontario” si deve intendere una persona operante all’interno della struttura che si trova in una delle seguenti condizioni:
- è iscritto o aderente a un Ente di Terzo Settore e presta la propria opera in modo non occasionale ( secondo quando previsto all’art. 17, commi da 1 a 6 del d.lgs. 117/17 – Codice Unico del Terzo settore);
- è volontario della Leva Civica;
- è operatore volontario del Servizio Civile Universale.
Il personale volontario coinvolto nella gestione dei servizi offerti dalle Unità di offerta sociali deve, inoltre, essere in possesso dei titoli di studio previsto dagli standard, e dovrà sottoscrivere un apposito atto che definisce i termini generali della collaborazione, (i dati identificativi del volontario, il rapporto che sussiste tra il volontario e l’ente che sottoscrive l’accordo, il ruolo, le modalità e gli orari con cui viene svolta l’attività, la durata della collaborazione).
Regione esplicita, inoltre, che la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ricordiamo che il rispetto di queste indicazioni, obbligatorio per le strutture accreditate presso Regione Lombardia, non è invece vincolante per le altre realtà che gestiscono i medesimi servizi al di fuori del regime di accreditamento.
Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it