Riforma del Terzo Settore: indicazioni di Regione Lombardia per l’attuazione sul territorio regionale e per il periodo transitorio
Prosegue il percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore, che prende forma anche a livello territoriale: con il decreto 3682/2019, Regione Lombardia traccia l’iter di attuazione della Riforma per le organizzazioni di tutte le province lombarde, indicando anche l’accompagnamento al processo di adeguamento degli statuti degli enti iscritti ai registri regionali dell’associazionismo e del volontariato (LR 1/2008).
Un provvedimento che attua quando definito nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2019 (“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”), nella quale sono presentate le indicazioni per gli adeguamenti degli statuti delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Onlus iscritte ai rispettivi registri.
In Lombardia la presenza del Terzo Settore è particolarmente rilevante: un abitante ogni dieci svolge attività di volontariato, gli Enti del Terzo settore che operano in Regione sono circa 52.667 e rappresentano il 15,7% del totale a livello nazionale; una situazione normata dalla legge regionale n. 1/2008 con la quale la Regione si è dotata di un Testo unico e di un Registro regionale. In continuità con quanto fatto finora per aiutare le associazioni nel loro operato, Regione Lombardia in collaborazione con CSVnet Lombardia, il Forum del Terzo Settore e le amministrazioni provinciali referenti per il registro regionale dell’associazionismo e del volontariato, offre un’interpretazione alla Circolare n.20 per facilitare il lavoro di adeguamento degli statuti da parte degli enti e indica le procedure da seguire nella fase transitoria(in attesa dell’entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore).
Nell’allegato A “Adeguamento degli Statuti degli Enti di Terzo Settore. Informativa per l’attuazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018” della Circolare la Regione specifica che fino al momento di piena operatività del Registro unico nazionale restano in vigore le norme previgenti e quindi restano operativi i registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale oltre a quello delle Onlus. Gli enti del terzo settore interessati a queste procedure in Regione Lombardia sono:
- Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte alle sezioni regionali e provinciali del Registro regionale del Volontariato;
- Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale del volontariato di protezione civile;
- Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte alla sezione F dei Registri regionali o provinciali delle associazioni;
- le Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe unica dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia.
In tutti i casi l’adeguamento riguarda le organizzazioni costituite prima dell’entrata in vigore del Codice, quindi prima del 3 agosto 2017. Gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017 erano, invece, già tenuti a conformarsi alla nuova normativa già al momento della loro costituzione: nel caso in cui dovessero esserci difformità rispetto a quanto richiesto dal codice dovranno provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali mancanze. Come già indicato, tutti questi enti dovranno modificare i propri statuti entro il 2 agosto 2019: l’adeguamento si considera attuato a partire dal momento di delibera delle modifiche statutarie.
LA COMUNICAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI A REGIONE LOMBARDIA
Ogni soggetto dovrà provvedere in autonomia ad elaborare il nuovo Statuto, e al momento di presentazione dell’istanza di mantenimento dei requisiti 2019 (relativa all’anno 2018) mediante la piattaforma VOLOASSO dovrà rispondere sì alla domanda 1 della parte III “Requisiti di mantenimento iscrizione”che chiederà se “L’Ente che effettua il presente mantenimento, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’ultimo mantenimento o, se iscritto nello scorso anno, tra la data di iscrizione al Registro e la data di compilazione della presente scheda ha modificato il proprio statuto in relazione ai seguenti requisiti che devono essere espressamente contenuti nello statuto stesso?”. Il sistema reindirizzerà automaticamente l’Ente alla pagina degli allegati nella quale potrà eliminare lo Statuto precedentemente caricato e allegare quello nuovo(modificato per adeguamento); il file (in formato pdf) del nuovo statuto dovrà comprendere anche il verbale dell’Assemblea dei soci che ha approvato la modifica(i due documenti non potranno essere scannerizzati in due file distinti, ma dovranno comporre un unico file al quale si darà il nome di “denominazione ente – STATUTO MODIFICATO”). Gli enti dotati di personalità giuridica dovranno allegarlo nella forma dell’atto pubblico.Compiuta questa operazione l’Ente potrà proseguire e completare la compilazione della scheda di mantenimento e inviarla a Provincia o Regione secondo le modalità consuete. Regione Lombardia ha stabilito che, per il solo anno 2019, la scadenza per la presentazione della scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato, è fissata per il 30 ottobre 2019al fine di “permettere agli Enti di adottare le modifiche statutarie nei termini previsti dall’art. 101, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e di allegare gli stessi sul portale di VOLOASSO”.
Regione Lombardia evidenzia quali dovranno essere gli “oggetti di adeguamento degli statuti”, individuando tre tipologie di adeguamento:
- norme inderogabili;
- norme derogabili (introduzione di clausole statutarie finalizzate a derogare all’applicazione di disposizioni di legge contenute nel Codice qualora espressamente indicate come derogabili da apposita previsione statutaria);
- norme che attribuiscono agli statuti mere facoltà di previsione nel rispetto di quanto previsto dal Codice.
Per aiutare le associazioni nel riconoscimento delle diverse tipologie di modifica e per rendere più facilmente leggibili e individuabili gli adeguamenti richiesti, Regione Lombardia ha realizzato due tabelle in cui ha inserito informa riorganizzata secondo la struttura formale di uno statuto le modifiche da apportare:
- tabella 1 per le Organizzazioni di Volontariato già iscritte al Registro regionale del volontariato della Lombardia e per le Organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale del volontariato di protezione civile;
- tabella 2 per le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte alla sezione F dei Registri regionale e provinciali.
Regione Lombardia ricorda che le modifiche obbligatorie e quelle riconducibili ad adeguamento derogatorio potranno essere adottate con delibera di assemblea ordinaria, quelle di natura facoltativa dovranno invece prevedere un’assemblea straordinaria senza potersi avvalere della “procedura semplificata”. In caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma. In quest’ultima circostanza, si esprime di fatto la piena autonomia statutaria dell’ente.
La Circolare ministeriale sottolinea che se l’ente del terzo settore è iscritto nel registro delle persone giuridiche (DPR 361/2000) le modifiche statutarie dovranno avere la forma dell’atto pubblico notarile e dovranno essere approvate dall’autorità pubblica che tiene il registro (Prefettura o Regione). Infatti, agli enti del terzo settore che sono persone giuridiche continua ad applicarsi l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 361/2000 – che dispone in merito alla necessità dell’approvazione delle modifiche statutarie da parte di prefetture o regioni – fintanto che non sarà loro possibile avvalersi della facoltà prevista dall’art. 22, comma 1-bis, del Codice del terzo settore, la cui efficacia è in concreto subordinata all’operatività del RUNTS.
Limitatamente alle ONLUS il Ministero del lavoro ha dichiarato poi di condividere l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del “Telefisco” del febbraio 2018. In esso l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche le ONLUS sono chiamate ad adeguare gli statuti, entro il terminedel2 agosto 2019. Tuttavia dovranno inserire nello statuto una clausola che subordini l’efficacia delle modifiche apportate alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell’art. 104 del D. Lgs. 117/2017 (ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea). Nello Statuto, inoltre, le ONLUS dovranno indicare espressamente che allo stesso termine indicato nel comma 2, dell’art. 104 è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (Art. 10 D.LGS 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS. Anche per le ONLUS l’onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto qualora, entro il termine del 2 agosto 2019, siano deliberate le modifiche statutarie.
IL SOSTEGNO DEI CSV
I Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia offrono agli enti del terzo settore supporto tecnico operativo per facilitare il processo di adeguamento, in accordo con Regione Lombardia, Amministrazioni Provinciali e Forum Terzo Settore.