Riforma del Terzo Settore: pubblicate le prime norme integrative e correttive
Prosegue il percorso della Riforma del Terzo Settore: il Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 ha approvato le norme integrative e correttive sul Codice del Terzo Settore e sull’Impresa Sociale, recependo le istanze presentate dai soggetti interessati dalla Riforma.
CODICE DEL TERZO SETTORE
È il decreto legislativo più consistente di tutta la Riforma ed è stato modificato “al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tenendo conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento”, si legge nel comunicato.
Queste le novità:
- gli obblighi contabili saranno proporzionati alle dimensioni degli Enti di Terzo Settore e solo quelli più grandi dovranno sottoporsi alla revisione legale dei conti (“principio di maggiore proporzionalità”);
- in caso di revisione obbligatoria le organizzazioni potranno rivolgersi all’organo di controllo interno qualora al suo interno sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- gli enti con ricavi superiori ai costi fino ad un limite massimo del 10% saranno considerati comunque non commerciali;
- saranno integrate le attività di interesse generale esercitabili dagli enti non profit;
- aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio Nazionale del Terzo settore (oggi sono 33), per assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative;
- le Organizzazioni di volontariato di secondo livello dovranno avvalersi in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale;
- sono previste integrazioni e correzioni riguardo alla definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento a quelli filantropici.
IMPRESA SOCIALE
Anche il decreto sull’Impresa Sociale ha subito correzioni e integrazioni, in particolare introducendo limiti più stringenti riguardo ai volontari che operano all’interno di questi enti: il loro impiego dovrà essere “aggiuntivo” e non “sostitutivo” a quello dei lavoratori.
Dal punto di vista fiscale viene confermata la “non imponibilità delle somme destinate a riserva o al versamento del contributo per l’attività ispettiva, mentre sarà imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat”.
In linea con la normativa sulle start-up innovative, il decreto prevede anche che gli investimenti agevolabili dovranno effettuarsi dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2017, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. Infine, il comunicato specifica che anche le IPAB (ex istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza privatizzate) potranno acquisire la qualifica di impresa sociale.
Va ricordato che i testi dei provvedimenti sono stati approvati “salvo intese”: dovranno, quindi, essere esaminati dalle commissioni parlamentari competenti, formate dopo l’insediamento delle nuove Camere, per la pubblicazione dei testi in Gazzetta ufficiale entro agosto.