RUNTS: casi particolari di trasmigrazione di ODV e APS
Presentiamo di seguito alcuni casi particolari di trasmigrazione di ODV e APS iscritte alla data del 22 novembre 2021 nei rispettivi registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
In questa altra pagina, invece, facciamo il punto sul processo di trasmigrazione a cura degli Uffici del RUNTS.
A partire dal 22 febbraio ciascun Ufficio RUNTS ha preso in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria provincia. Entro 180 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione tramite la documentazione in possesso.
Ciascun ufficio del RUNTS potrà acquisire eventuali dati mancanti (in primis lo statuto) dagli enti interessati oppure concordare direttamente con gli enti affilianti e con le rispettive articolazioni a livello di Regione, qualora non l’abbia già fatto, modalità di trasmissione degli statuti, anche in forma multipla, con riferimento agli enti ad esse aderenti. L’iniziativa potrà essere assunta anche dai soggetti affilianti, ferma la necessità di accordo con gli uffici RUNTS sul territorio.
Le ODV e le APS in trasmigrazione che abbiano modificato atti (statuto) e dati (es. modifica sede legale, cambio rappresentante legale, ecc), successivamente alla trasmissione delle informazioni indicate nell’ultima “Scheda mantenimento” * che aveva come termine il 31 ottobre 2020, devono comunicarli agli uffici del RUNTS tramite PEC.
*Adempimento di verifica della permanenza dei requisiti delle ODV e delle APS in relazione alla norma regionale sui vecchi registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale di riferimento.
Nell’ambito dell’adeguamento al CTS, alcune ODV hanno proceduto alla conversione in APS (e viceversa), esercitando l’autonomia privata attraverso l’adozione delle scelte organizzative funzionali al miglior perseguimento dei fini statutari permanendo comunque nel perimetro del Terzo settore.
In tali situazioni l’ente, che ha adeguato lo statuto da ODV ad APS (e viceversa) prima del 23 novembre 2021:
- se ha chiesto il passaggio dal registro del volontariato a quello delle associazioni di promozione sociale, i dati dell’ente sono trasmigrati all’ufficio del RUNTS secondo le condizioni che derivano dal registro e la verifica della sussistenza dei requisiti avverrà sulla base della documentazione trasmigrata;
- se non ha chiesto il passaggio di registro, le variazioni intervenute possono essere comunicate direttamente agli uffici competenti del RUNTS.
L’ente che invece ha adeguato lo statuto da ODV ad APS (e viceversa) dopo il 23 novembre 2021, può comunicare le variazioni intervenute direttamente agli uffici competenti del RUNTS.
In questi ultimi due casi è opportuno che le comunicazioni avvengano già con l’utilizzo di un indirizzo PEC dell’ente. L’ufficio competente del RUNTS procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS sulla base dell’integrazione documentale.
Gli enti coinvolti nella trasmigrazione potrebbero essere stati interessati da cambi di rappresentante legale, modifiche statutarie, variazioni di sede legale etc.
Per le modifiche statutarie vale quanto riportato al punto precedente.
Invece per i cambi di rappresentante legale o di variazione di sede legale, se non sono state comunicate per tempo agli uffici gestori dei registri del volontariato e della promozione sociale, possono essere comunicati all’ufficio competente del RUNTS.
È opportuno che le comunicazioni avvengano, anche in questo caso, già con l’utilizzo di un indirizzo PEC dell’ente. L’ufficio competente del RUNTS procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS sulla base dell’integrazione documentale.
5.1 Gli enti che hanno adeguato gli statuti dopo il 24 novembre 2021
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del CTS, il controllo di legittimità è in capo al notaio. L’Ufficio del RUNTS deve verificare solo la regolarità formale della documentazione. L’acquisizione delle modifiche statutarie potrà avvenire su richiesta dell’Ufficio del RUNTS, o su iniziativa del notaio, mediante presentazione dello statuto modificato (unitamente all’attestazione del patrimonio minimo attualizzata) a mezzo PEC (e non attraverso la piattaforma telematica del RUNTS).
5.2 Gli enti che hanno adeguato gli statuti prima del 24 novembre 2021
Situazione 1, l’ufficio delle persone giuridiche di competenza (ai sensi del DPR 361/2000) non si è ancora pronunciato sulle modifiche statutarie depositate: le stesse potranno essere presentate, su richiesta dell’ufficio del RUNTS che abbia constatato l’esistenza agli atti di uno statuto non aggiornato, e quindi su iniziativa del notaio, all’ufficio del RUNTS medesimo, accompagnate da atto notarile successivo alla data del 23 novembre 2021. In questo caso, poiché il notaio è stato investito dall’ente, in una data in cui era entrato a regime l’articolo 22 del CTS, di curare l’integrazione documentale della posizione trasmigrata, troverà applicazione il dettato del comma 6 dell’articolo 22, con conseguente esplicazione del controllo notarile di legittimità e residuo controllo di legalità formale da parte dell’ufficio.
Situazione 2: agli atti dell’ufficio del RUNTS risulta lo statuto modificato in data anteriore all’operatività del RUNTS, ma privo dell’approvazione della Prefettura o dell’ufficio regionale delle persone giuridiche: l’assenza dell’approvazione rende le modifiche in questione inefficaci, con la conseguente necessità di una loro riproposizione, in questo caso all’Ufficio del RUNTS, ai sensi del già citato articolo 22, comma 6 del Codice.
Situazione 3: le modifiche statutarie sono approvate da parte degli uffici competenti ai sensi del DPR 361/2000: rimane fermo il sindacato di legittimità da parte degli Uffici del RUNTS, considerato che ai sensi del DPR 361/2000 il ruolo esercitato dal notaio non è sovrapponibile a quello previsto dal CTS. Resta tuttavia ferma la necessità di acquisire l’attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo secondo le previsioni di dettaglio contenute nei paragrafi 1 e 2 della circolare ministeriale 9/2022.
5.3 Gli enti che non hanno ancora proceduto all’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore
È necessaria un’assemblea alla presenza del Notaio che poi procederà con il deposito dello statuto modificato all’Ufficio del RUNTS attestando la sussistenza del patrimonio minimo. Se fatta prima del 31 maggio 2022 e nel caso di sole modifiche statutarie obbligatorie (cosiddette inderogabili e derogabili – ved. Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) per adeguarsi al CTS, l’assemblea può essere ordinaria.
Dal 22 febbraio le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione e che intendono acquisire la personalità giuridica potranno seguire la procedura indicata nell’articolo 22 del CTS.
L’acquisizione delle modifiche statutarie potrà avvenire su richiesta dell’Ufficio del RUNTS, o su iniziativa del notaio, mediante presentazione dello statuto modificato (unitamente all’attestazione del patrimonio minimo attualizzata) a mezzo PEC (e non attraverso la piattaforma telematica del RUNTS). In questo modo il procedimento amministrativo “di trasmigrazione” si porta a suo compimento.