Scadenze degli enti del Terzo settore, una panoramica su quelle del 2024
L’agenda degli adempimenti fiscali e amministrativi degli enti del Terzo settore (Ets) per il 2024 è ricca di “scadenze” da annotare sulle proprie agende, il CSVnet Lombardia, in collaborazione con il Caf Acli di Milano, ha realizzato una serie di utili slide presentate durante il webinar “Adempimenti fiscali 2024: come orientarsi” realizzato lo scorso gennaio e rivolto agli enti del Terzo settore lombardi proprio per offrire un quadro generale delle principali scadenze di quest’anno.
Il documento contiene diversi focus.
Enti che dispongono per lo svolgimento delle proprie attività di collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori
Gli enti non profit e gli Ets con collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori sono tenuti a:
- Il versamento delle ritenute, se dovute (il pagamento è a carico dell’ente): la scadenza è fissata entro il 16 di ogni mese e riguarda i redditi di lavoro dipendente, autonomo, occasionali, pagati nel mese precedente. Si ricorda che nel mese di agosto la scadenza slitta al giorno 20;
- Il rilascio al “lavoratore” della Certificazione unica (Cu) comprovante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate e relativo invio telematico. Si ricorda che il termine per l’elaborazione e l’invio delle Cu al fisco per gli importi corrisposti nel precedente anno ultimo è il 18 marzo e che entro lo stesso termine dovrà essere consegnata ai dipendenti, autonomi con partita Iva (con o senza applicazione di ritenuta) e ai lavoratori autonomi occasionali senza partiva Iva (fanno eccezione le CU contenenti redditi esenti da imposta o quelli contenenti dati non necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui il termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è previsto per il 31 ottobre);
- La presentazione della dichiarazione modello 770, ossia una dichiarazione contenente il riepilogo delle relative ritenute operate e della data di versamento delle stesse: il 31 ottobre è il termine per i sostituti d’imposta che hanno pagato ritenute dipendenti, lavoratori autonomi e occasionali nel corso dell’anno precedente;
- La dichiarazione Irap, se soggetti: entro il 15 ottobre;
- Il versamento dell’Irap, se dovuta (per avere un quadro delle esenzioni regionali e delle province autonome è utile consultare l’articolo Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese): entro il 1 luglio è necessario versare il 1° saldo per l’anno precedente ed entro il 2 dicembre le imposte Ires e il 2° acconto o unico acconto dell’Irap a.c.
Enti con partita Iva
Gli enti non profit e gli Ets che dispongono di partita Iva devono ricordare:
- La liquidazione trimestrale Iva, se dovuta: i soggetti sottoposti al regime 398/91 devono versare entro il 16 maggio le quote relative al primo trimestre, entro il 20 agosto quelle del secondo trimestre, entro il 18 novembre quelle del terzo trimestre ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo quelle del quarto trimestre;
- La conservazione e la numerazione delle fatture di acquisto e la tenuta registro contribuenti minori;
- L’elaborazione modello redditi Enc – enti non commerciali: l’invio telematico deve essere fatto entro il 15 ottobre;
- L’elaborazione modello Irap, se dovuto: l’invio della dichiarazione Irap, se dovuta, è fissato al 15 ottobre. Si ricorda che entro il 1° luglio (ed entro il 31 luglio con maggiorazioni) va pagato il 1° acconto delle imposte Ires e Irap del saldo anno precedente ed entro il 2 dicembre quelle del 2° acconto o unico acconto.
Si ricorda che, da quest’anno, l’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti associativi dotati di partita Iva in regime 398 è attiva dal 1° gennaio 2024 (per saperne di più è utile consultare l’articolo “Obbligo di fatturazione elettronica per il non profit”) e dal 1° gennaio 2025 per gli enti associativi il passaggio dal regime da esclusione a esenzione per chi fa attività verso corrispettivo anche agli associati.
Infine, si segnala che per il pagamento delle imposte e l’invio della dichiarazione è necessario verificare sempre l’anno associativo riportato nello statuto.
Rendiconti e bilanci
Per la gestione del bilancio (o del rendiconto, a seconda dei casi) gli enti del Terzo settore sono tenuti a tenere un registro, dove annotare i “flussi di cassa” cioè le movimentazioni di cassa e banca, entrate e uscite.
L’obbligo è quello di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Considerando che le scadenze sono soggette ai singoli regolamenti statutari, il consiglio direttivo deve predisporre i documenti entro il 30 aprile, se l’anno associativo coincide con l’anno solare, oppure a 4 mesi dalla chiusura dell’anno associativo (e comunque se non disposto diversamente dal proprio statuto).
Gli enti del Terzo settore devono depositare i rendiconti (anche delle eventuali raccolte pubbliche di fondi), bilanci, relazioni di bilancio nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2024, il 1° luglio).
Si ricorda che il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e che è necessario redigere i documenti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Sulla redazione del rendiconto per cassa è possibile consultare il vademecum “Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore”.
Variazione dei dati
Sia gli enti non profit che gli enti del Terzo settore, ai fini della posizione fiscale, nel caso in cui cambi il presidente, la sede o deliberino di chiudere l’associazione devono:
- redigere il verbale del direttivo o di assemblea dei soci dove si evince la necessità di variare i dati dell’associazione
- comunicare telematicamente tramite intermediario le variazioni compilando modello AA5/6 o modello AA7/10: l’inoltro deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale per i dati contenuti nel certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva. Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel Runts, gli Ets devono provvedere alla presentazione dell’istanza.
Si ricorda, infatti, che per gli Ets, ai fini dell’iscrizione al Runts per la variazione delle informazioni sui dati anagrafici, sugli organi sociali e la struttura, sulla forma giuridica e le attività è necessario presentare istanza al Runts nell’apposita piattaforma.
Maggiori informazioni su come procedere alla variazione dei dati sul Runts nella sezione “Guida all’uso del registro unico nazionale del Terzo settore”.
Erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore possono ricevere erogazioni liberali, al fine di sostenere la loro azione sociale. Per questo motivo le erogazioni liberali consentono di ottenere, in favore di chi le effettua, con modalità tracciata, detrazioni e deduzioni fiscali.
L’obbligo di comunicare le erogazioni telematicamente all’Agenzia delle entrate scatta solo per gli enti che nel 2023 abbiano registrato entrate superiori a 220.000 euro e il termine ultimo è il 4 aprile. Per gli altri enti ad oggi è la comunicazione è opzionale.
5 per mille
Gli enti del Terzo settore possono accedere al riparto del 5 per mille se all’interno della piattaforma del Runts, hanno flaggato la specifica voce e hanno indicato il proprio iban, direttamente in istanza. Le Onlus potranno essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2024: ad oggi le Onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021 possono accedere al 5 per mille.
Le scadenza previste per gli Ets sono:
- 10 aprile 2024: termine per gli Ets per effettuare l’accreditamento all’elenco permanente del 5 per mille oppure 30 settembre 2024 con versamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115);
- 20 aprile 2024: termine entro cui viene pubblicato l’elenco provvisorio degli enti iscritti al 5 per mille;
- 30 aprile 2024: termine entro cui è possibile richiedere la correzione dei dati;
- 10 maggio 2024: termine ultimo per la pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo
Per quanto riguarda le Onlus, è possibile accedere al riparto del 5 per mille fino al 31 dicembre 2024.
Modello Eas
Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti non commerciali di tipo associativo che va inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati e che contiene le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il primo invio deve essere fatto entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ed entro il 2 aprile nel caso in cui nell’anno precedente siano avvenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Pubblicazione contributi pubblici
Gli enti (associazioni, fondazioni, Onlus) che nel corso dell’esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l’ente aderisce, l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici (legge 124/2017). La scadenza è fissata al 30 giugno di ogni anno (per il 2024 è al 1° luglio).
L’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici deve contenere espressa indicazione di:
- denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
- denominazione e codice fiscale dell’ente pubblico erogante;
- importo del contributo;
- data dell’incasso;
- causale del contributo.