Social bonus, il Ministero chiarisce i requisiti per l’accesso degli enti beneficiari
Il 23 aprile 2024 è stata pubblicata una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a fornire chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dal codice del Terzo settore (art. 81 dlgs n. 117/2017).
Il social bonus è uno strumento che si concretizza in un credito d’imposta accordato a persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Ets:
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Questi beni sono utilizzati da parte degli Ets in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 dlgs n. 117/2017 con modalità non commerciali.
Il credito di imposta ammonta a:
- 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- 50% per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
- 50% per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.
Nello specifico, la nota precisa che il possesso della qualificazione soggettiva (art. 4, comma 1 dlgs n.117/2017) da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali (in relazione alle quali l’art. 81 sopra citato riconosce il credito d’imposta) ha rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario: è pertanto necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero.
Cosa devono fare gli Ets per essere beneficiari del social bonus
Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.
In particolare, ciascun ente proponente può presentare l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
- dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da svolgere;
- computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner