Erogazioni liberali enti non profit: nuova modalità sperimentale di trasmissione dei dati
Nuovi adempimenti, per il momento facoltativi, per gli enti che ricevono erogazioni liberali: il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto 30 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018) ha, infatti, stabilito in via sperimentale la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni.
La sperimentazione fa riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, e possono scegliere di inviare i dati all’Agenzia delle Entrate:
- le Onlus;
- le associazioni di promozione sociale;
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli enti che sceglieranno di trasmettere i dati dovranno farlo solamente in via telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, comunicando i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
La comunicazione deve contenere:
- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate);
- i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Visto che l’adempimento ha carattere sperimentale, non si applicano le sanzioni per l’errata comunicazione dei dati, fatto salvo il caso in cui
l’errore nella comunicazione dei dati abbia determinato un’indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.
Terminato il periodo di sperimentazione, saranno individuati nuovi termini e modalità di trasmissione telematica, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Il decreto ricorda anche che a partire dal periodo d’imposta 2018 (quindi, in vista della dichiarazione precompilata 2019) alle erogazioni liberali si applicheranno le nuove aliquote introdotte dal Codice del Terzo Settore.