Tributi e contributi per enti non profit: sospensione dei versamenti in tempo di Coronavirus
Con il DL Liquidità, il Governo amplia la platea dei soggetti che possono avere accesso alle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi.
Già il precedente DL Cura Italia conteneva, all’art. 61, la sospensione dei versamenti per gli enti rientranti nelle categorie speciali di Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte nei rispettivi registri.
Il DL Liquidità introduce la possibilità di fruire dei termini sospensivi fino al 30 giugno 2020 per i versamenti di tributi e contributi derivanti dall’attività per gli enti non commerciali in generale riferiti ai mesi di marzo e aprile (da versarsi quindi, secondo norma previgente, in aprile e maggio).
Attenzione: il DL Liquidità pone per gli enti non commerciali un distinguo di applicazione per la determinazione della sospensione.
L’art. 18, comma 5, introduce per gli enti non commerciali, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi senza condizioni applicative con riferimento alle sole entrate connesse alle attività svolte istituzionalmente in forma non commerciale (solo con codice fiscale).
Invece, i versamenti conseguenti all’esercizio eventuale di attività commerciali (ovviamente non prevalenti, altrimenti la natura non commerciale dell’ente verrebbe meno) hanno le condizioni applicative determinate per le attività d’impresa, così come previsto ai co. 1 e 3 del medesimo art. 18, DL 23/2020 e come esplicato anche nel quesito n. 4 contenuto nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020.
Attenzione 2: Ulteriore distinguo deriva dall’incrocio delle due norme per una particolare casistica: come richiamato al comma 8 dell’art. 18 del DL Liquidità, è possibile applicare solo per il mese di aprile[1] la proroga precedentemente prevista specificatamente per ODV, Onlus e APS dal DL Cura Italia e del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.
Ne consegue che, limitatamente ai versamenti con obbligo di effettuazione in aprile (riferiti al mese di marzo), ODV, Onlus e APS iscritte negli appositi registri si trovano nelle condizioni per l’attività istituzionale di poter applicare anche il DL liquidità; per le entrate connesse all’attività commerciale l’applicabilità è possibile solo se rilevano una perdita pari o superiore delle percentuali indicate in norma.
Nel caso di applicabilità di tutte e due le normative, le associazioni possono scegliere la disposizione di maggior favore. Nell’ipotesi di sole attività istituzionali sarà sempre più “conveniente” il DL liquidità, dato che la differenza è un mese in più di sospensione, ovvero dal 31 maggio (DL Cura Italia) al 30 giugno (DL liquidità); per le attività commerciali il mese aggiuntivo di proroga della sospensione dei versamenti sarà possibile solo se le perdite superano le soglie del 33% e 50% (vedi tabella riassuntiva seguente).
RITENUTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO
Una nota a parte merita la ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo.
Per questa, infatti, sarà il professionista a dare indicazione in fattura in merito ai versamenti del mese. Tale opzione è prevista, per il prestatore autonomo, alla presenza di determinate condizioni (tetto del fatturato e assenza di personale dipendente). In tali situazioni, sarà sua cura indicare in fattura che, rientrando nella possibilità di proroga, l’associazione non dovrà effettuare la trattenuta (sarà, quindi, il prestatore a versare secondo quanto previsto, cioè entro il 31 luglio 2020).
ALTRI ARTICOLI DI INTERESSE
Seguono ulteriori articoli di possibile interesse e ricaduta per gli enti non profit.
Art. 4 – Sottoscrizione contratti in modo semplificato
L’articolo introduce semplificazioni riguardo all’efficacia e validità della firma nei contratti, in particolare determina l’idoneità dell’espressione del consenso contrattuale da parte del cliente se questo viene espresso tramite posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che sia accompagnato da copia di un documento di identità e facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Inoltre, il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto con la messa a disposizione di copia del testo del contratto su supporto durevole. Infine, il cliente può sfruttare le medesime facilitazioni per esprimere il consenso al contratto o per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
Fondi per sostenere il bisogno di liquidiità delle ASD e di altri soggetti che operano nello sport. Il primo si realizza stabilendo che una parte del Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sia destinato a prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità.
Il secondo è ugualmente creato destinando una parte del fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alla concessione di contributi in conto interessi sempre ai suddetti enti sportivi, tra cui le ASD.
ART. 20 – Metodo previsionale acconti giugno
Misura di facilitazione fiscale per l’anno 2020 che disapplica le sanzioni e gli interessi nel caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ciò è possibile in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
ART. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
I termini di consegna e presentazione telematica della presentazione della Certificazione Unica 2020 slittano al 30 aprile 2020.
ART. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applica anche per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
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[1]Per le associazioni sportive la possibilità vale anche per i versamenti previsti per il mese di maggio 2020.