Una guida all’uso del green pass e allo svolgimento delle attività
La normativa relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripresa di tutte le attività in sicurezza è in continua evoluzione. Per orientarsi correttamente, ecco una serie di infografiche che riportano in sintesi le indicazioni normative sulle modalità di svolgimento di alcune attività di interesse anche per il Terzo settore e il non profit nelle zone bianca e gialla, complete dell’eventuale obbligo di certificazione verde Covid-19 (“green pass”) per potervi accedere.
A quest’ultimo proposito, è utile ricordare che per svolgere alcune attività di interesse per il Terzo settore e il non profit non risulterebbe necessaria la certificazione verde, in quanto non rientranti nello specifico fra quelle per le quali il “green pass” è ad oggi obbligatorio. Tuttavia, anche in considerazione della grave situazione epidemiologica, è auspicabile che i soggetti titolari di dette attività prevedano comunque il possesso e l’esibizione del green pass da parte degli interessati a fruire dei relativi servizi.
La normativa prevede, inoltre, il green pass sempre obbligatorio per chiunque svolga la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro pubblici o privati.
Il quadro offerto è essenzialmente di tipo nazionale, e si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione in primis alle linee guida e ai protocolli emanati dagli enti competenti per il settore di riferimento, oltre che ad eventuali ulteriori provvedimenti normativi emanati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento in relazione alle attività oggetto di questo lavoro.
Chi sono i soggetti obbligati alla vaccinazione?
Tra le categorie sottoposte a obbligo vaccinale ci sono i soggetti che svolgono professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, infatti, dal 1 aprile 2021 e fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, per i soggetti appena menzionati è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, inoltre, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine.
In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari.
La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente (art. 4 dl 44/2021).
Per quanto riguarda i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie ed hospice, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture (art. 4-bis dl 44/2021).
Ecco le infografiche:
CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI E DEI CIRCOLI DEL TERZO SETTORE
(artt. 8-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
(art. 5, commi 1 e 3 e art. 9-bis dl n. 52/2021 e art. 4, comma 3 dl n. 111/2021)
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APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
(artt. 5-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE
(art. 1 dl n. 111/2021 e artt. 9-ter e 9-ter.1 dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
(art. 3-bis dl n. 52/2021)
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FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
(artt. 7 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE
(artt. 6 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE A EVENTI SPORTIVI
(art. 5, commi 2 e 3 dl n. 52/2021 e art. 4, comma 2 dl n. 111/2021)
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ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI
(art. 13, c. 3 del Dpcm 2 marzo 2021)
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ACCESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
(art. 2-bis dl 52/2021)
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USCITE TEMPORANEE DEGLI OSPITI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
(art. 2-quater dl n. 52/2021)
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CENTRI TERMALI E DEI PARCHI DIEVRTIMENTO
(artt. 8 e 9-bis dl n. 52/2021)
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SERVIZI DI RISTORAZIONE
(artt. 4 e 9-bis dl n. 52/2021)
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L’ARTICOLO E LE INFOGRAFICHE SARANNO COSTANTEMENTE AGGIORNATE IN BASE ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA.