2021: come valutare la fattibilità delle attività di volontariato dal 3 gennaio 2022. Lombardia in zona gialla
Con il Decreto-Legge n. 221 approvato il 24 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022; inoltre, lo stesso Decreto prolunga l’applicazione del DPCM 2 marzo 2021 (ora valido fino al 31 marzo 2022) confermando le misure stringenti e restrittive di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica selettive e graduate per le tre categorie di aree, diversamente compromesse dalla pandemia, individuate dal Governo:
- zona bianca: scenario con un livello di rischio basso, regolamentato dagli articoli 1-7 del DPCM;
- zona gialla: scenario con livello di rischio moderato, regolamentato dagli articoli 8-32 del DPCM;
- zona arancione: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto, regolamentato dagli articoli 33-37 del DPCM;
- zona rossa: scenario è di massima gravità e dove è previsto il lockdown totale, regolamentato dagli articoli 38-48 del DPCM.
Infine, i Decreti pubblicati a partire da luglio 2021 apportano modifiche al Decreto Legge 22 aprile 2021 N. 52, e stabiliscono le regole per l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).
In base alle periodiche ordinanze del Ministro della Salute, da lunedì 3 gennaio 2022 la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
Le indicazioni utili a individuare quali siano le attività consentite, sospese o vietate svolte abitualmente da volontari e organizzazioni, gli elementi da prendere in considerazione sono le seguenti:
- Domande frequenti sul sito web della Presidenza del consiglio dei Ministri
- Domande frequenti al Dipartimento dello Sport per le questioni che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo
- Pagina web di Regione Lombardia sulle misure di contenimento regionali, con domande frequenti
- Circolari del ministero dell’Interno volte a trasmettere indicazioni e interpretazioni alle Prefetture riguardo alle disposizioni dei DPCM
Queste ultime precisano che:
- le disposizioni relative alle zone gialle contenute nel DPCM sono valide anche nelle altre zone quando non sono oggetto di specifiche restrizioni contenute negli articoli per le zone arancioni e negli articoli per le zone rosse;
- sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
Alla luce di queste disposizioni, è comunque rimessa alle singole associazioni la valutazione dello stato di necessità rispetto alla loro attività, da cui dipende in ultimo la fattibilità delle loro attività.
Per ottenere una conferma delle proprie valutazioni consigliamo sempre di contattare le autorità competenti in materia (Prefettura, COC e Sindaco), anche responsabili dell’organizzazione di controlli e verifiche, nonché di eventuali ulteriori misure specifiche riguardanti i loro territori di competenza.
Resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela.