Fondo di garanzia, sport e 5 per mille: le novità del DL Anticipi per il Terzo settore
Il cosiddetto decreto legge “Anticipi” (dl n. 145 del 18 ottobre 2023) collegato alla manovra fiscale è stato convertito con la legge n. 191 del 15 dicembre 2023. Il testo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, introduce una serie di novità: tra di esse, due di particolare importanza per il Terzo settore ossia l’accesso al Fondo di garanzia Pmi per gli enti del Terzo settore (Ets), la proroga dell’acceso al cinque per mille per le Onlus e la proroga del termine l’adeguamento degli statuti per le associazioni sportive dilettantistiche.
Accesso degli enti del Terzo settore al fondo di garanzia Pmi
Il Fondo di garanzia Pmi, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. (art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996), è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle Pmi.
La conversione del dl “Anticipi” introduce l’accesso al Fondo di garanzia Pmi anche per gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e quelli iscritti al repertorio economico amministrativo (Rea) presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla citata Parte IX delle DO (art. 15-bis).
Inoltre, gli Ets non iscritti al Rea e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del fondo qualora essa sia rilasciata interamente a valere su una Sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle finanze. Alle risorse apportate dall’amministrazione promotrice per sostenere l’operatività di questa Sezione speciale possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini da effettuarsi secondo le modalità definite con un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per tutti questi soggetti la garanzia può essere concessa nei limiti del 5% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo.
È inoltre istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle Imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato, da un rappresentante delle associazioni rappresentative delle imprese del settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi.
Questa disposizione, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile fissato dalla legge di bilancio, è in vigore secondo le modalità specificate nel testo normativo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus
Fino a dicembre 2024 le Onlus, iscritte alla relativa anagrafe, potranno continuare ad accedere al cinque per mille dell’Irpef (art. 17-bis) secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
Tale proroga è funzionale a garantire il coordinamento delle disposizioni attualmente vigenti che regolano l’istituzione e l’operatività del Runts, al fine di evitare che alcuni enti possano per il 2024 rimanere esclusi dal beneficio.
Proroga del termine adeguamento degli statuti per le Asd
Le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno tempo fino al 30 giugno 2024 (e non più il 31 dicembre 2023) per adeguarsi alla nuova normativa di settore, e lo stesso termine vale anche affinché l’adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento sia esente dall’imposta di registro (art. 16 comma 2-bis).
Lo stesso articolo introduce anche una norma transitoria relativa alle comunicazioni di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell’area dilettantistica e per gli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive nella medesima area dilettantistica.
È inoltre presente una norma di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo – relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti sportivi, in cui si chiarisce che il limite massimo di base contributiva imponibile, già previsto ai fini pensionistici, si applica anche per le contribuzioni inerenti ai trattamenti di malattia, maternità, disoccupazione involontaria (NASpI) e assegni per il nucleo familiare (tali contribuzioni e trattamenti si applicano ai lavoratori dipendenti sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023) (art. 16 3-bis).
Articolo di Chiara Meoli tratto da Cantiere Terzo Settore