5 per mille 2017: le nuove regole d’iscrizione
Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Si tratta di un meccanismo di “sussidiarietà fiscale” perché non è un’imposta aggiuntiva, ma sottrae allo Stato una quota delle tasse da destinare ad attività e soggetti specifici.
La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (e dunque si aggiunge) ad altre due opzioni:
- dell’8 per mille – destinato allo Stato o alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo Stato;
- del 2 per mille destinato ai partiti politici.
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016 ha modificato il precedente decreto del 23 aprile 2010 introducendo una serie di novità in merito agli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari.
Le novità
La novità del 2017 è la “stabilizzazione”: l’iscrizione al 5 per mille, a meno che non si perdano i requisiti o non intervengano delle modifiche nell’assetto associativo, è permanente.
Come ripreso e specificato dalla circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017, infatti, l’iscrizione è necessaria solo per gli enti che non risultavano iscritti al 5 per mille 2016 e che quindi non sono presenti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che potete consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità a seconda del tipo di associazione.
ITER DI ISCRIZIONE PER GLI ENTI NON PRESENTI NELL’ELENCO 5 PER MILLE 2016
Gli enti che non si sono iscritti nel’edizione 2016, potranno iscriversi (e l’iscrizione varrà per gli anni successivi), seguendo le usuali procedure previste dalla normativa di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico sul proprio sito il Modello per l’iscrizione al 5 per mille 2017. Nella stessa sezione del sito sono presenti inoltre le istruzioni per la compilazione e il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle due versioni:
Di seguito le scadenze:
- 8 maggio 2017: termine per trasmettere la domanda d’iscrizione per via telematica o utilizzando i servizi dell’Agenzia, Fisconline o Entratel, o tramite un intermediario abilitato;
- 14 maggio 2017: l’Agenzia delle Entrate pubblicherà una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille;
- 22 maggio 2017: entro tale data vanno segnalati eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente;
- 25 maggio 2017: è pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari;
- 30 giugno 2017: termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta e firmata dal rappresentante legale, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità. L’invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata. La documentazione va inviata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all’ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- 2 ottobre 2017: Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o integrazioni documentali per le sole richieste tardive (con sanzione di 250 euro).
PER GLI ENTI PRESENTI NELL’ELENCO 5 PER MILLE 2016
Per gli enti già iscritti all’edizione 2016 occorre anzitutto verificare la presenza dell’organizzazione nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e successivamente dovranno tener conto delle seguenti scadenze:
- 22 maggio 2017: termine per la segnalazione di eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute (codice fiscale errato, sede legale modificata). E’ necessario rivolgersi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente;
- 25 maggio 2017: è pubblicato sullo stesso sito l’elenco definitivo;
- 30 giugno 2017: in caso di variazione del legale rappresentante, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà trasmessa nel 2016 perde efficacia e scatta l’obbligo per il nuovo rappresentante legale di trasmettere sempre una nuova dichiarazione sostitutiva con la data della sua nomina e la data di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (si fa riferimento all’iscrizione telematica del 2016). Come sopra, la documentazione va inviata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all’ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- 2 ottobre 2017: termine per le integrazioni documentali tardive (con sanzione di 250 euro).
PER GLI ENTI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI ACCESSO AL 5 PER MILLE
In caso di perdita dei requisiti intervenuta in corso d’anno, invece, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette la revoca dell’iscrizione all’amministrazione competente, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del Dpcm 23 aprile 2010.
APPROFONDIMENTI
Per ulteriori approfondimenti è possibile scaricare gratuitamente e consultare l’Instant book sul 5 per mille.
FARE NON PROFIT
Per rispondere in merito agli ulteriori dubbi relativi al “5 per mille per il volontariato” il servizio di Fare non profit è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19: telefono 02.45475857 – email: farenonprofit@ciessevi.org