5 per mille 2019: slitta al 1° luglio l’invio della dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate ha publicato gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef (esercizio finanziario 2019, anno d’imposta 2018).
Sono oltre 4mila i possibili neo-destinatari del contributo. Le liste sono state corrette e integrate rispetto a quelle provvisorie, pubblicate lo scorso 14 maggio, in base agli errori segnalati, entro il 20 maggio, dai legali rappresentanti dei candidati, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che si sono iscritti quest’anno all’elenco dei beneficiari per il riparto del 5 per mille della dichiarazione dei redditi, devono confermare l’iscrizione entro il 1° luglio secondo le modalità sotto descritte.
ENTI DI VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti neoiscritti devono poi inviare entro il 1° luglio 2019 – o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate – per la Lombardia la Dre Lombardia – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali – per la Lombardia dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it – riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Attenzione: per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche neoiscritte all’elenco devono inviare entro il 1° luglio 2019 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Attenzione: per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
TERMINE ULTIMO PER I RITARDATARI
Per i ritardatari e per chi non invierà la documentazione corretta c’è una seconda possibilità: entro il 30 settembre 2019 sarà ancora possibile presentare domanda di iscrizione o integrare la documentazione versando un importo di 250 euro attraverso modello F24.
Aggiornati anche gli elenchi permanenti degli enti che non devono più presentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, che attesta il possesso dei requisiti per beneficiare del contributo “assegnato” direttamente dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi.
Le nuove liste, quindi, aggiornano quelle già pubblicate e riguardano il volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di ricerca scientifica e sanitaria. Appartengono a questi elenchi, in pratica, gli iscritti che nel 2018 hanno regolarmente prodotto la domanda d’iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva e quelli già presenti nell’anno precedente.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili tutte le informazioni dettagliate.