Amministrazione condivisa: chi riguarda e con quali ruoli
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha scritto la parola fine sulla tormentata vicenda della collaborazione tra enti pubblici e enti del Terzo settore (Ets) nella programmazione e progettazione di interventi sociali e solidali sul territorio. Il decreto stabilisce una serie di Linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni per co-progettare e co-programmare attività e interventi di interesse generale insieme agli Ets sulla base dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore. Una svolta che chiude una lunga controversia e apre una nuova stagione: «Dopo la sentenza della Corte costituzionale, la modifica al Codice degli appalti, le legislazioni regionali e, infine, le Linee guida del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quadro normativo per dare il via ad una stagione di ‘amministrazione condivisa’ ci sono tutte» commenta Luca Gori, costituzionalista della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e componente del gruppo di lavoro che ha proposto le Linee Guida su designazione del Forum nazionale del Terzo settore. Ma avverte: «Il rischio da evitare è quello di ritenere l’amministrazione condivisa come un mero procedimento, una sequenza di tecnicismi: questa sarebbe una sconfitta».
CHI RIGUARDA
Enti del terzo settore (Ets)
Le linee guida considerano Ets gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che perseguono, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e che rinunciano al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo, e che svolgono, in via principale o esclusiva, un’attività di interesse generale. L’uno e l’altro carattere conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell’attuazione della Costituzione (articolo 3, comma primo e secondo). Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto (articolo 118, comma 4, della Costituzione che esprime il principio di sussidiarietà orizzontale) a “favorire” gli Ets, espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della Pubblica amministrazione.
Pubblica amminstrazione (Pa)
Gli enti pubblici qualificabili come amministrazioni pubbliche sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni (e, dunque, le Unioni di Comuni); le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati); le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); le Agenzie di cui al decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999.
Il ruolo del Terzo settore
Il rapporto di collaborazione sussidiaria è per gli Ets fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività e alla rendicontazione delle spese. Un passo avanti rispetto al passato: dal rapporto committente-fornitore ad una vera e propria partnership dove progettualità, operatività e responsabilità sono condivise dall’inizio alla fine. Il passaggio dalla gestione alla corresponsabilità degli interventi richiederà agli Ets due capacità:
- la capacità di presentare progetti attraverso la costituzione di aggregazioni formalizzate (Associazione temporanea di scopo o Associazione temporanea di imprese);
- la suddivisione di compiti e funzioni, onori e oneri e anche cofinanziamenti. Quindi la capacità di stipulare “contratti”.
Questo richiederà al Terzo settore la capacità di fare buone progettazioni per costruire percorsi virtuosi.
Il ruolo della Pa
Le Pubbliche amministrazioni dovranno assicurare un clima di piena collaborazione con gli enti del Terzo settore per interventi nei settori di attività di interesse generale: «Non più in un’ottica committente/agente – continua Gori – ma insieme: si individua un obiettivo, si definiscono i mezzi da mettere in campo, si lavora congiuntamente e si verificano i risultati, modificando – se necessario – obiettivi e mezzi. È la prospettiva della sussidiarietà orizzontale».
Gli enti locali dovranno quindi dotarsi di una serie di strumenti per poter costruire questa relazione sussidiaria con gli enti di Terzo settore e viceversa. Scrive infatti Corte costituzionale: «gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale” spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”».
I rapporti di collaborazione
Di seguito una sintesi delle fasi dei diversi rapporti di collaborazione tra Ets e Pa.
Le fasi del procedimento di co-programmazione
- Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli ETS;
- pubblicazione dell’avviso e di eventuali allegati;
- svolgimento dell’istruttoria;
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica.
Le fasi del procedimento di co-progettazione
- Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell’attività di co-programmazione;
- pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;
- svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- sottoscrizione della convenzione.
Le fasi del procedimento di co-progettazione nella forma di accreditamento
- Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell’attività di co-programmazione;
- pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;
- istituzione dell’Elenco/Albo degli ETS accreditati;
- svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- sottoscrizione del patto di accreditamento.
Convenzioni con organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi (quindi, non degli associati) di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni
- indizione del procedimento per la stipula di convenzione (avviso);
- pubblicazione sui siti informatici dell’avviso e dei relativi allegati;
- procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o APS);
- conclusione della procedura comparativa e pubblicazione del provvedimento finale;
- sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della convenzione.
I requisiti necessari per le convenzioni sono:
- le disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all’articolo 18 del CTS, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese.
Requisiti per le convenzioni per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza:
- organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- aderenti ad una rete associativa nazionale;
- accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente.
Per saperne di più partecipa all’incontro di lunedì 31 maggio “Enti di Terzo settore verso una partnership innovativa con gli Enti pubblici”.