Novità per il credito d’imposta
Una delle misure di sostegno per contrastare gli effetti della pandemia, rivolto anche al non profit, è il credito d’imposta previsto dal decreto legge “Rilancio” (Dl 34/2020). La misura consente al contribuente di ricevere un parziale rimborso di quanto speso sotto forma di credito d’imposta verso lo Stato da utilizzare direttamente (nella dichiarazione dei redditi dell’ente ) o cedendo tale credito ad altri (fornitori, banche, istituti finanziari).
Le spese devono riguardare:
- adeguamento degli ambienti di lavoro per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19 (articolo120): credito pari al 60% delle spese sostenute, massimo 80mila euro, relativo per esempio a spese per adeguamento di spogliatoi e mense, acquisto di arredi di sicurezza, eccetera
- sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125): credito pari al 60%, (fatto salvo il limite di spesa stabilito dal decreto stesso su questa tipologia di spesa)
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale (articolo 28): 60% del canone.
Inoltre (articolo 121), è possibile trasformare in credito d’imposta le detrazioni fiscali previste per interventi effettuati nel 2020 e 2021 di:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 121).
Modalità di utilizzo e cessione del credito
In generale, i crediti sono utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta di sostenimento della spese che hanno generato tale credito, in questo caso nella dichiarazione del 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.
L’articolo 122 del Dl Rilancio stabilisce che, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, i fornitori/locatori dei beni oppure istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica e connessi, le modalità della cessione del credito sono stabilite dall’articolo 121.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il modello e le indicazioni operative che i beneficiari del credito d’imposta per i canoni di locazione dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal 13 luglio 2020, l’opzione della cessione del credito.
I modelli, che sono diversi in relazione alla tipologia di credito di cui si chiede il riconoscimento, andranno inviati obbligatoriamente in via telematica o tramite l’app nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure attraverso un soggetto abilitato. All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati generali dell’ente e del rappresentante legale, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo per ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.
Occorre prestare particolare attenzione alla scadenza prevista per il credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione (art. 125 ) che potrà essere presentata tra il 20 luglio ed il 7 settembre 2020 , con l’indicazione distinta tra le spese già sostenute al 31 agosto e quelle che si prevede di sostenere sino al 31 dicembre.
Estensione dei beneficiari dell’Art Bonus
Tra le altre disposizioni previste dal decreto Rilancio c’è l’estensione del credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art bonus”, Dl 83/2014), a complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti.
Ricordiamo che l’“Art bonus”, varato nel 2014, prevede un recupero fiscale, spalmato su tre anni, pari al 65% della somma donata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici. Una misura rivolta a persone fisiche, ma anche a enti senza scopo di lucro “nei limiti del 15% del reddito imponibile” e a soggetti titolari di reddito d’impresa “nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui”(con il credito di imposta che non rileva ai fini Irap e imposte sui redditi). A questa misura non si applica la facoltà di cessione del credito.
Per approfondimenti sulle misure del Dl rilancio, consultare questa pagina del sito