Forma giuridica: quale scegliere
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE
L’attività di volontariato (ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1/2008) è il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte sul territorio regionale, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento di attività di carattere sociale, civile e culturale corrispondenti alle sezioni A, B, C nelle quali è ripartito il Registro generale:
- sezione A – Sociale: attività rientranti nell’area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- sezione B – Civile: attività rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità.
- sezione C – Culturale: attività rientranti nell’area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.
L’organizzazione di volontariato al momento dell’iscrizione riceve il Decreto di iscrizione al registro Regionale o provinciale del volontariato in cui è attribuito un numero di iscrizione.
Vedi esempio:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE
Sono considerate associazioni di Promozione Sociale (legge regionale 1/2008):
- le associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i movimenti;
- i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni;
costituiti con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione di promozione sociale al momento dell’iscrizione riceve il Decreto di iscrizione al registro Regionale o provinciale dell’associazionismo in cui è attribuito un numero di iscrizione.
Vedi esempio: